Aggiornato al 21/12/2024

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo

Voltaire

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STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO

TITOLO PRIMO – Denominazione, sede, scopi e durata

Articolo 1

È costituita una associazione culturale senza fini di lucro denominata NEL FUTURO con sede in Mariano Comense (Co) Corso Brianza 10/B.

L’associazione ha una durata illimitata e potrà essere sciolta secondo la volontà degli associati.

Articolo 2

L’associazione opera senza alcuna discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso ed è costituita al fine di:

-       Sviluppare ogni forma di azione per la diffusione della cultura dell’evoluzione della tecnologia, del mercato, del cambiamento sociale, della comunicazione, dell’organizzazione aziendale, dell’economia, con particolare orientamento al futuro;

-       organizzare incontri, eventi multimediali, convegni, conferenze e seminari sui temi citati;

-       coordinare interventi attraverso un sito web/blog denominato “nel futuro”presente nella rete internet ed aperto a tutti fatte salve le normali tutele di legge e di rispetto civico;

-        prendere accordi e stipulare patti di collaborazione con altre associazioni similari o iniziative che si occupano di informazione e di diffusione di notizie e di analisi tecniche ed economiche o di cultura generale;

-       partecipare ad ogni iniziativa culturale anche se promossa da altri;

-       promuovere e sostenere nuovi progetti in campo tecnico per lo sviluppo di prodotti e applicazioni specie se realizzati da giovani ricercatori;

-       svolgere un’attività di consulenza e di reciproca collaborazione a favore di enti, biblioteche, associazioni, privati e di ogni altro soggetto che intenda sviluppare qualsiasi tipo di iniziativa che vada a sostegno della cultura;

-       stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e per la fornitura di servizi in ogni caso consoni con i propri scopi istituzionali;

-       proporsi come specifico punto di riferimento e come struttura di servizio per aziende, imprese, università sia a livello nazionale che internazionale e, in genere, per tutti gli enti pubblici e privati coerentemente con la sua missione istituzionale.

TITOLO SECONDO – Entrate, patrimonio sociale e quote

Articolo 3

L’associazione non ha scopo di lucro.

Le risorse economiche e finanziarie indispensabili per il corretto funzionamento dell’associazione e per lo svolgimento della sua attività derivano :

a)     dalle quote associative;

b)     dai contributi volontari degli associati;

c)     dai contributi, erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, acquisti di beni mobili ed immobili da parte di persone fisiche, società, Enti pubblici e/o privati finalizzati all’esclusivo conseguimento dell’oggetto dell’associazione;

d)     da sovvenzioni della Comunità Europea, statali, regionali, provinciali e comunali, e da parte di qualsivoglia altro ente sia esso pubblico o privato;

e)     da eventuali fondi di riserva venutisi nel tempo a costituire con le eccedenze di bilancio;

f)     da eventuali proventi delle attività della associazione derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 4

a)     L’entità della quota associativa è annualmente definita dal Consiglio di Amministrazione che la propone all’Assemblea tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo e viene comunicato ai soci in forma scritta;

b)     in caso di dimissioni del singolo associato è comunque dovuto il pagamento della quota per l’anno in corso e non sussiste alcun diritto alla restituzione della quota sociale già in precedenza versata;

c)     la quota associativa è intrasmissibile;

d)     per far fronte a particolari esigenze della associazione è facoltà  del Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti, richiedere, una tantum, agli associati contributi speciali e/o straordinari;

e)     la quota associativa dovrà essere versata al momento della avvenuta adesione e dovrà essere rinnovata, di anno in anno, entro il primo trimestre dell’anno finanziario; in caso di ritardo superiore ai 60 (sessanta) giorni rispetto al termine fissato si attiverà una apposita procedura di esclusione per morosità del socio come di seguito regolamentata dal presente statuto.

 

TITOLO TERZO – Gli associati

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che per il loro oggetto sociale, le loro attività di lavoro, di studio, di svago e/o di interesse culturale siano interessate alla attività della associazione condividendone gli scopi e la finalità.

Tutti i soci svolgono la loro attività a titolo assolutamente gratuito fatto salvo la facoltà di ricevere eventuali rimborsi spese per l’attività da questi prestati a favore della associazione previa esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono previste le seguenti categorie di associati:

a)     Fondatori

b)     Ordinari

c)     Sostenitori

d)     Onorari

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo in qualità di soci Sostenitori.

Articolo 6

Sono associati Fondatori coloro i quali abbiano direttamente partecipato alla costituzione della suddetta associazione nonché, successivamente, tutti coloro i quali saranno ammessi in qualità di ulteriori soci Fondatori  con voto unanime del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Sono associati Ordinari coloro i quali vengano ammessi a far parte della associazione in forza di una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Sono associati Sostenitori coloro i quali aderiscono alle finalità della Associazione e contribuiscono economicamente, con finanziamenti e donazioni, alla realizzazione degli scopi sociali partecipando all’attività istituzionale ed alla vita associativa.

Articolo 9

Sono associati Onorari coloro i quali abbiano reso o rendano servizi alla Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o a loro prestigio, si ritiene possano portare lustro alla Fondazione che si onora  di annoverarli tra i propri soci.

I soci Onorari sono nominati tali dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti.

L’ammontare della quota associativa verrà annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione della Associazione.

L’associato Onorario non è tenuto alla corresponsione di alcuna quota associativa.

La qualifica di socio Onorario decade su delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) per sopraggiunti motivi di ordine morale e/o di comportamenti lesivi nei confronti dell’immagine dell’Associazione, dei suoi associati o delle sue attività.

Articolo 10

La radiazione degli associati dalla Associazione è espressamente prevista qualora incorrano le seguenti motivazioni:

a)     non vengano ottemperate, in toto o in parte, le disposizioni del presente statuto con riguardo ai regolamenti interni ed alle deliberazioni di volta in volta assunte dai preposti organi sociali;

b)     quando si rendano morosi, in assenza di un giustificato motivo,  nel pagamento delle dovute quote associative;

c)     quando, in qualunque modo o in qualunque forma, arrechino danni morali e/o materiali all’immagine della Associazione

Le radiazioni verranno di volta in volta valutate e decise con il voto favorevole dell’Assemblea su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione.

Gli associati morosi potranno essere riammessi nella Associazione previo versamento di una nuova quota associativa e ad avvenuto risanamento della precedente morosità.

Le dimissioni del socio dovranno essere presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione ed avranno efficacia con decorrenza dall’anno successivo a quello della loro avvenuta presentazione.

 

TITOLO QUARTO – L’Assemblea

Articolo 11

Tutti gli associati possono partecipare alla assemblea con diritto di parola e di voto con esclusione dei soci Onorari ai quali è precluso il diritto di voto.

Non possono intervenire alle assemblee ed esprimere il loro voto, neanche a mezzo delega, tutti gli associati che non risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 12

L’assemblea potrà riunirsi anche fuori dalla sede della Associazione purché sul territorio italiano, della Comunità Europea o della Confederazione Elvetica.

Articolo 13

L’avviso di convocazione dell’Assemblea contenente l’ordine del giorno verrà trasmesso a tutti gli associati aventi diritto in conformità a quanto espressamente previsto ai sensi dell’Art. 11 del presente statuto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, a mezzo comunicazione E-mail all’indirizzo di posta elettronica risultante sul libro soci. Copia dell’avviso di convocazione dovrà essere messa a disposizione anche presso la sede della Associazione per lo stesso periodo di tempo.

Articolo 14

L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di associati che rappresentino almeno più della metà dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione invece l’assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno per:

a)     approvazione del bilancio d’esercizio;

b)     nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora siano decaduti;

c)     delibera su questioni comunque attinenti all’attività od al funzionamento della Associazione che il Presidente o il Consiglio di Amministrazione ritengano opportuno sottoporre all’attenzione della assemblea.

L’assemblea ordinaria delibererà sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei presenti e non sarà  possibile inserire, all’ordine del giorno, la trattazione di punti che non siano stati espressamente indicati nell’avviso di convocazione.

L’assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Consigliere più anziano coadiuvato da un Segretario nominato a maggioranza dagli intervenuti.

Articolo 15

L’assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dalla maggioranza dei suoi componenti o su esplicita richiesta di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, sarà validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino non meno della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Gli avvisi di convocazione saranno comunicati agli associati con le stesse modalità previste per l’assemblea ordinaria.

Articolo 16

Tutti gli associati con diritto di voto nelle assemblee voteranno per alzata di mano o per appello nominale e tutte le deliberazioni dovranno essere trascritte in un apposito verbale e dovranno essere sottoscritte dal Presidente dell’ Assemblea e dal Segretario.

 

TITOLO QUINTO – Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dalla assemblea ordinaria. E’ composta da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) rimane in carica per un periodo di 5 (cinque) anni ed è comunque rieleggibile. Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero di Consiglieri si riduca a meno di 3 (tre) quelli ancora in carica dovranno provvedere alla convocazione della assemblea affinché provveda, nel primo caso, alla nomina di un nuovo Presidente e nel secondo invece alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a)     eleggere tra i propri membri il Presidente;

b)     nominare il tesoriere;

c)     provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della associazione;

d)     decidere sulla ammissione di nuovi soci Fondatori e/o Onorari;

e)     provvedere alla predisposizione del bilancio della Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

f)     redigere un programma delle attività associative relativamente ai progetti da perseguire;

g)     provvedere alla gestione dell’immagine dell’associazione e delle relazioni  ritenute opportune per il  conseguimento dell’oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da un suo delegato o in caso di loro assenza o impossibilità dal Consigliere più anziano su loro iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica da spedirsi entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la riunione. Ogni componente del Consiglio, in sede collegiale, esprime un singolo voto.

Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di votazione con esito paritario prevale il voto espresso dal Presidente.

 

TITOLO SESTO – Il Presidente

Articolo 18

a)     Il Presidente è eletto per la prima volta dalla assemblea costituente della Associazione; per i successivi periodi è nominato dal Consiglio di Amministrazione;

b)     presiede alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee dei soci;

c)     sovraintende con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione dei bilanci e li sottopone alla attenzione della assemblea per la sua approvazione;

d)      ha la firma sociale ed assume la rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi ed in qualsiasi tipo di giudizio;

e)     assume i necessari contatti con gli istituti di credito, gli enti pubblici e privati.

 

 

TITOLO OTTAVO – Il Segretario

Articolo 20

a)     Il Segretario verbalizza le decisioni assunte nelle assemblee dei soci e nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

b)     è eletto dal Consiglio di Amministrazione di cui fa parte ed il suo incarico decade con la decadenza dell’organo da cui è stato nominato;

c)     collabora con il Presidente alla ideazione, alla programmazione ed alla realizzazione di tutta l’attività della Associazione;

d)     vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive previste dello statuto;

e)     è responsabile della regolare tenuta del libro soci provvedendo sistematicamente al suo aggiornamento prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul regolare pagamento delle quote sociali.

f)     è responsabile di tutta l’attività di mailing, promozionale e di pubbliche relazioni, a supporto del Presidente, che venissero eventualmente richieste dalla attività della Associazione;

g)     è tenuto ad aggiornare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione circa lo stato di avanzamento dei progetti della Associazione in qualunque momento gli venga richiesto.

TITOLO NONO – Il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 21

a)     Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è composto di 3 (tre) membri di nomina assembleare;

b)     rimane in carica per 3 (tre) anni;

c)     al  Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze  previste dalla legge con riguardo alla verifica sulla regolare tenuta delle scritture contabili, ad accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso gli istituti di credito, effettuare, in qualsivoglia momento, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo

TITOLO DECIMO – Scioglimento dell’associazione

Articolo 22

a)     L’assemblea dei soci delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione determinandone le modalità in conformità con i fini sociali;

b)     la liquidazione sarà curata dal Consiglio di Amministrazione in conformità con le direttive impartite dall’assemblea;

c)     il patrimonio residuo potrà essere devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità a quelle statutarie nei modi e nei termini stabiliti dall’Assemblea dei soci;

d)     è in ogni caso da ritenersi esclusa, sia nel corso della vita dell’associazione sia al momento dello scioglimento della stessa, la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve in precedenza accantonati e mai utilizzati.

 

 

Articolo 23

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice

Civile in tema di associazioni ed alle leggi speciali in materia.

 

 

Mariano Comense, 4 luglio 2013

 

 

 

 

Inserito il:08/10/2014 15:59:24
Ultimo aggiornamento:21/01/2020 11:06:35
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