Aggiornato al 21/12/2024

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo

Voltaire

George Tooker (1920-2011) – Government Bureau – 1956

 

La Conciliazione Vita-Lavoro parte II: “l’altro articolo 18” e la Legge 81/2017 sul lavoro agile nelle imprese private

di Giuseppe Aquino

 

Nei precedenti articoli sono stati descritti i possibili impatti del lavoro agile e le prescrizioni normative per le Pubbliche Amministrazioni.

In questo articolo invece verrà analizzata la Legge 81/2017, in vigore dal 14 giugno del 2017, che introduce alcune importanti prescrizioni riguardanti il lavoro agile nelle imprese private (ma anche nelle Pubbliche Amministrazioni).

La Legge 81/2017 introduce sia nuove tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale (capo I) sia misure prescrittive volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. In particolare, queste ultime sono individuate nel capo II “Lavoro Agile” dall’articolo 18 all’articolo 24. Le disposizioni del secondo capo si applicano sia alle imprese private che alle Pubbliche Amministrazioni, integrando in questo caso le previsioni dell’articolo 14 della Legge 124/2015.

L’articolo 18 definisce il lavoro agile “quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”

Il lavoro agile rappresenta quindi uno strumento innovativo che permette sia di incrementare la competitività che di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Si evidenzia inoltre che Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L’articolo 19 specifica che “l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua i tempi di riposo del lavoratore le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.”

Tale accordo può essere a termine o a tempo indeterminato: in quest’ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni (non inferiore a novanta giorni nel caso di lavoratori diversamente abili). Inoltre l’accordo disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, come evidenziato dal successivo articolo 21.

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, come specificato dall’articolo 20.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza del
l
avoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, come prescritto dall’articolo 22. A tale scopo, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure
di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Infine, l’articolo 23 prevede per il lavoratore sia il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali che il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.

L’obiettivo di questi articoli è quello di regolamentare il lavoro agile, tutelando sia i dipendenti che gli stessi datori di lavoro.

Come evidenziato nel precedente contributo, la flessibilità e l’innovazione delle modalità organizzative del lavoro possono generare impatti positivi sulla produttività; per favorire quindi la diffusione del lavoro agile nel settore privato è stata emanata la Legge 81/2017 che pone quindi le basi sia per la tutela giuridica delle parti coinvolte (dipendenti e datori di lavoro) che per il riconoscimento “ufficiale” di queste nuove modalità organizzative.

Come per le ferie solidali, una best practice riguardante un numero limitato di casi virtuosi viene riconosciuta ufficialmente a livello legislativo con l’obiettivo di essere regolamentata e diffusa su tutto il territorio nazionale.

 

 

Inserito il:21/06/2018 17:12:53
Ultimo aggiornamento:21/06/2018 17:35:26
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