Anonimo (anno 1951) - Hospital room - Tempera
Nuova riforma sulla responsabilità professionale medica.
Considerazioni di un ignorante
di Giuseppe Talarico
Parte 1
Circa 18.000 denunce/anno contro i medici, circa 350.000 medici in servizio sul territorio nazionale, mediamente due denunce/medico per vita professionale. 31.195 i sinistri denunciati alle assicurazioni nel 2012 (fonte ANIA).
Oltre 80% non arriva a processo, dei casi che vanno a processo circa il 99% si conclude con assoluzione del medico. Il SSN italiano è considerato tra i più efficienti a livello europeo.
Visti i numeri, la questione “malasanità” in Italia sembra più che altro un bluff, ma anche un lucroso affare milionario.
E le normative, anche quelle innovative, non sembrano remare nel senso corretto. Cioè del contenimento del numero di denunce, del contenimento del fenomeno “medicina difensiva”, in ultima analisi del contenimento della spesa e dello spreco.
Ci fu un tempo, in un recente passato, in cui un medico poteva fermare un transatlantico in mezzo all’oceano se lo riteneva utile per un paziente. Operare in urgenza un’appendicite acuta che rischiava di perforarsi era condizione sufficiente al comando di STOP. Ciò grazie al fatto che il medico erogava la sua opera professionale a ciò che di più prezioso il genere umano considera su questa terra: se stesso (genere umano), la sua salute, la sua vita.
Oggi i valori sono cambiati, se un medico ardisse fermare il transatlantico è concreto il rischio che gli venga addebitata un cifra enorme come risarcimento per arrecato danno, sembra quasi che il valore dell’appendicite (salute del paziente) o della perforazione (vita del paziente) è considerato, de facto, inferiore al valore economico del danno subito per l’interruzione della navigazione. Di ciò se ne ha contezza nella quotidianità di ognuno di noi.
La recente riforma sulla responsabilità medica: Legge, 08/03/2017 n° 24, G.U. 17/03/2017, non sembra presentarsi come strumento adeguato a migliorare la situazione attuale. Essa, infatti, tra l’altro, sancisce che se un medico nello svolgere la sua attività, si attiene alle Linee Guida specifiche per la patologia che stava curando, in caso di colpa grave, non è perseguibile (Art.6 comma 1) “In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida”. Nel precedente decreto Balduzzi (Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158. articolo 3. comma 1) l’osservanza delle Linee guida esonerava il medico da responsabilità in caso di colpa lieve.
Cosa sono le Linee Guida: indicazioni, consigli, raccomandazioni derivate da studi clinici internazionali circa la procedura diagnostica e/o terapeutica più adeguata per una determinata patologia.
Da cosa nascono: da un congruo numero di studi scientifici, pubblicati su autorevoli riviste internazioni, condotti con rigore scientifico, su un adeguato numero (migliaia) di pazienti e riconosciuti validi dalla collettività scientifica internazionale.
Cosa è una studio scientifico medico, faccio un esempio grossolano per meglio chiarire: l’ aspirina è consigliata a chi ha avuto un infarto; perché? Nel corso degli anni numerosi studi, condotti su un adeguato numero di pazienti, hanno valutato l’effetto protettivo dell’aspirina sui soggetti colpiti da infarto miocardico. La maggior parte di questi studi ne ha decretato l’utilità. Ciò vuol dire che in ogni singolo studio, nel campione di popolazione studiata, una percentuale statisticamente significativa, tra quelli che assumevano aspirina, ha avuto benefici; una parte statisticamente non significativa non ha avuto benefici; una parte statisticamente non significativa ha avuto danni. Nel gruppo di controllo, che assumevano per esempio placebo, un certo numero di pazienti ha avuto gli stessi benefici dell’aspirina; altri nessun beneficio; altri hanno avuto dei danni; tutto statisticamente non significativo, tuttavia evidente.
Un risultato del genere (utilità dell’aspirina nell’infarto miocardico) ha ampia probabilità di entrare a far parte delle Linee Guida della gestione di questa patologia, come di fatto è stato.
Se un medico somministra l’aspirina ad un paziente che ha avuto un infarto si attiene alle Linee Guida. Ma come fa il medico a sapere se il paziente che ha davanti è un soggetto che avrà beneficio dall’aspirina, oppure non avrà nessun beneficio, o addirittura ne avrà danno? Non lo sa, né può saperlo a priori.
D’altro canto numerose segnalazioni ed esiti di studi scientifici hanno dimostrato una correlazione lineare tra danni gastro-intestinali (anche letali) ed uso di aspirina, oltre ad episodi di allergia o addirittura di shock anafilattico.
Perciò, l’aspirina, secondo quanto presente nella letteratura scientifica medica internazionale, fa bene, fa anche male, ed al paziente seduto di fronte a noi potrebbe anche non far nulla. Anche se è più probabile che faccia bene.
Nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia continuamente si ripete agli studenti che ogni paziente è un caso a sé, ogni paziente è un unicum.
Le Linee Guida non hanno niente di riferibile all’unicum essendo il risultato di una “tendenza” riferita alla moltitudine.
Quante Linee guida esistono per lo stesso argomento, in alcuni casi diverse? Ci sono quelle delle Società scientifiche nazionali, quelle delle Società scientifiche europee, quelle delle Società scientifiche americane. Il più delle volte non consensuali nello specifico delle singole, complesse argomentazioni. A quali Linee Guida si riferisce la Legge non viene specificato con assoluta chiarezza. A complicare il problema va rilevato che in assenza di Linee Guida per un determinato argomento ci sono i documenti redatti da Task Force mediche nazionali o internazionali, o semplicemente documenti redatti dalle varie associazioni mediche nazionali o internazionali, quali i consensus documents, ovvero i position papers. Anche in questo caso, non sempre univoci nel dettaglio.
Quindi, relativamente alla nuova Legge sopra citata, e al precedente Decreto Balduzzi, continua ad esistere il problema della indeterminatezza del concetto di “linee guida e pratiche mediche accreditate” che è troppo evanescente, visto che non esiste un catalogo legale dei protocolli, delle linee guida, delle check-list ossia di tutti i criteri che normalmente vengono seguiti nella pratica medica e applicati anche nella pratica giudiziaria quando si tratti di individuare i parametri medico-legali di responsabilità. E, d’altronde, in un campo quale è quello della medicina, non solo in continuo divenire, ma anche e soprattutto basato su dati analizzati statisticamente, imporre per Legge quale linea guida seguire, sarebbe un abominio intellettuale, degno delle peggiori dittature.
Come già aveva evidenziato la Corte di Cassazione, infine, con la sentenza 18 febbraio 2010, n. 10454: “spesso le linee guida sono frutto di scelte totalmente economicistiche, sono ciniche o pigre: e dunque non è detto che una linea guida sia un punto di approdo definitivo”, e “alcune volte le linee guida sono obsolete o inefficaci e, dunque, anche sulle linee guida occorre posare uno sguardo speciale; occorre attenzione e cautela, le linee guida non sono, da sole, la soluzione dei problemi”.
In questo contesto, quale sia la saggezza che ha guidato il Legislatore a promulgare una Legge che definisce Legge le Linee Guida è cosa a me ignota, ma io sono un ignorante, appunto.
(Continua)