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Firma grafometrica o biometrica. Affidabilità e criticità.

di Giovanna Casertano

 

Dopo gli smarphone, i tablet e chi più ne ha più ne metta, anche la FEA (firma elettronica avanzata) è diventata una killer application che si sta affermando nella vita quotidiana in modo pervasivo, quale strumento alternativo alla classica firma tradizionale e alla più recente firma digitale, con l'intento di agevolare tutte quelle operazioni contrattuali (esclusi gli atti immobiliari) che richiedono l'apposizione della propria firma in modo sicuro, pratico e veloce, permettendo l’identificazione univoca e certa del firmatario.

La FEA è, in pratica, una particolare penna con punta di gomma che permette di firmare documenti elettronici su devices specifici, tablet e smartphone, con un gesto manuale del tutto simile a quello che si compie su carta.

La firma grafometrica è conosciuta anche come firma biometrica, poiché è a tutti gli effetti, un dato biometrico, unico ed inimitabile. Ma sussiste una sostanziale differenza tra la biometria fisiologica che viene rilevata per esempio, con le impronte digitali e la biometria gestuale e comportamentale propria del tracciato grafico.

La biometria fisiologica dell'impronta digitale permette infatti, di identificare direttamente la persona attraverso il riconoscimento di specifici punti peculiari distintivi; mentre il disconoscimento o verificazione di una firma grafometrica avviene in modo analogo a quello su carta, cioè attraverso la misurazione di segni particolari del gesto manuale che poi vanno ad essere confrontati non direttamente con la persona fisica, ma con un’altra firma precedentemente “depositata” dalla persona stessa. Come avviene già da tempo presso molti istituti bancari.

I parametri grafometrici utilizzati per il riconoscimento della titolarità della firma sono cinque: velocità di scrittura, pressione esercitata su tavoletta o altro device, angolo di inclinazione della penna, accelerazione del movimento e numero di volte che la penna viene sollevata. Questi dati acquisiti attraverso la firma “tradizionale” e penna digitalizzata, vengono inviati ad un server che li converte in una sequenza di caratteri, archiviati in un database e saranno utilizzati automaticamente ogni volta che sarà firmato un nuovo documento elettronico, al fine di controllare che la nuova firma biometrica corrisponda a quella depositata.

Come tutte le nuove tecnologie, questo innovativo sistema di trasmissione dati, basato su sofisticati software, presenta, oltre ai punti di sicurezza e praticità, anche delle criticità che riguardano aspetti complessi non solo in ambito giuridico, ma anche in quello prettamente grafologico.

Per quanto riguarda il primo punto, c'è da dire che la firma biometrica o grafometrica, come definizione di FEA (Firma Elettronica Avanzata) compare per la prima volta nell’art. 2 comma 2 della direttiva UE 1999/93/CE e deve corrispondere ai seguenti requisiti:

  • essere connessa in maniera unica al firmatario
  • essere idonea a identificare il firmatario
  • essere creata con mezzi tecnologici
  • essere collegata ai dati biometrici archiviati cui si riferisce

In Italia, l'art. 15, comma 2, della Legge 59/97 (Bassanini) riconosce al documento informatico con firma elettronica biometrica la stessa validità giuridica e rilevanza di quello cartaceo, se vengono garantiti l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

E la stessa efficacia probatoria della scrittura privata prevista dall’art. 2702 del Codice Civile.

Ciò significa che, nonostante la FEA sembri offrire maggiore sicurezza e tutela della privacy, per la soluzione di contenziosi/dispute sulla paternità di una firma grafometrica ci si deve rivolgere ad esperti periti grafologi giudiziari e al tribunale che applicherà gli stessi articoli del Cod. Civile previsti per i casi relativi a documenti cartacei.

Inoltre, dubbi sulla sicurezza della tutela dei dati sono legittimi.

La firma grafometrica altro non è che il tracciato grafico trasformato in un insieme di numeri custoditi e protetti. I dati biometrici acquisiti sono segretamente criptati con “chiavi di cifratura”, custoditi e decifrati per il riconoscimento della firma.

Ma la possibilità che hacker potrebbero accedere ai sistemi e ai codici di firme depositate non è da escludere. E i produttori di questa tecnologia non dichiarano espressamente il grado di affidabilità delle proprie soluzioni, anche se garantiscono la separazione del dato biometrico dal dato identificativo dell’utente: in tal modo il dato biometrico dell’utente non è riconoscibile e utilizzabile neanche da chi gestisce i sistemi.

Quest'ultimo aspetto però, pur essendo considerato una ulteriore sicurezza della protezione dei dati, può destare perplessità sulla identificazione del sottoscrittore di un documento elettronico. Il riconoscimento grafometrico identifica infatti, la firma ma non la persona. Ciò significa che un soggetto può scrivere un nome diverso dal proprio, oppure uno di fantasia e il sistema rileverà solo le caratteristiche legate al movimento, alla pressione ecc. ma non sarà in grado di effettuare il riconoscimento diretto dell’individuo, ossia di ricondurre quella determinata firma all’identità fisica della persona.

In pratica, la firma biometrica di Mario Rossi per esempio, consentirà di ricondurla al soggetto che l’ha vergata, ma ciò non vuol dire che Mario Rossi sia proprio Mario Rossi.

Da aggiungere che i dati connotativi di una firma grafometrica sono inferiori a quelli che possono essere ricavati da un'impronta digitale, dal riconoscimento facciale o dall'iride. E, mentre i dispositivi hardware dedicati dotati di tecnologia touch sono in grado di rilevare tutti e cinque parametri di una firma grafometrica con la massima accuratezza, altri devices (iPad per esempio) non offrono la stessa precisione nel rilevare il parametro della pressione del tratto. Altre variazioni soggettive, dovute a particolari condizioni psico-fisiche inoltre, che questa tecnologia non permette (ancora) di rilevare, possono compromettere il riconoscimento e quindi la validazione di una firma biometrica.

Su alcune di queste criticità, ove non può la tecnologia, dovrà intervenire il perito grafologo giudiziario il cui compito sarà quello di apportare il proprio contributo tecnico, operando ovviamente non sui numeri o sul sistema, ma sul dato grafometrico decriptato, cioè sul tracciato creato con il pennino a punta gommata, proprio come su un cartaceo, studiando ed approfondendo anche gli aspetti tecnici legati all'uso della nuova tecnologia.

A tale scopo l'A.G.I (Associazione Grafologica Italiana) e gli istituti grafologici forniscono ai periti grafologi giudiziari una serie di importanti indicazioni e strumenti affinché possano eseguire correttamente eventuali perizie sulle nuove e sempre più utilizzate firme grafometriche o biometriche.

 

Inserito il:28/05/2019 17:16:59
Ultimo aggiornamento:28/05/2019 17:23:49
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