Aggiornato al 28/04/2024

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Banca d’Italia e Consob: avvertenze sulle cripto valute

di Vincenzo Rampolla

 

Chiariamo subito ruoli e funzioni di Banca d’Italia e Consob.

Banca d'Italia (Bankitalia) vigila sugli Istituti di credito italiani o di diritto estero operanti in Italia. Il suo operato si inserisce nel quadro del Sistema Europeo di vigilanza finanziaria, attivo dal 2011, è la Banca Centrale della Repubblica Italiana, è Istituto di diritto pubblico stabilito dalla legge bancaria del 1936, dotato di capitale sociale proprio, non società per azioni di diritto privato.

La legge del 7 febbraio 1992 (proposta dall'allora Ministro del Tesoro G. Carli), stabilisce che la decisione sul tasso di sconto è di competenza esclusiva del Governatore e non deve essere più concordata con il Ministro.

Con decreto 10 marzo 1998 Bankitalia esce dalla gestione del Governo italiano, diventa parte integrante del SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) e in accordo con la BCE (Banca Centrale Europea) decide in autonomia la quantità di moneta circolante.

Lo status giuridico di ente pubblico esclude la possibilità di fallimento e con la direttiva BRRD del 2015 (Banking Resolution and Recovery Directive) può intervenire nelle crisi finanziarie e sciogliere l’impossibilità di fallimento delle banche private.

La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Autorità amministrativa indipendente istituita nel giugno 1974, é dotata di personalità giuridica autonoma. La sua attività è diretta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Il 28 maggio 2019 la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), organo interno di Bankitalia, ha puntato il dito sui recenti sviluppi della normativa in materia di criptovalute e sui comportamenti a rischio emersi.

Da circa un decennio sul mercato digitale circolano diverse valute virtuali (virtual asset), usate per l’acquisto di beni e servizi e per finalità speculative o di gioco.

I leader del G20, le Autorità europee e gli Organismi Internazionali hanno segnalato proprietà e rischi delle valute virtuali, nonché possibili modifiche della normativa, dopo l’evidenza casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In materia sono state assunte iniziative anche a livello nazionale.

Il 30 gennaio 2015 la UIF ha emesso in merito un’avvertenza richiamando ai destinatari gli obblighi antiriciclaggio per intermediari finanziari e operatori di gioco, dando rilievo al controllo delle operatività con valute virtuali e alla ricerca di elementi di sospetto.

Avvertenza, giuridicamente sta per avvertimento, vale a dire … te l’avevo detto! Con la riforma derivata dal decreto lgs. 25 maggio 2017, anche i prestatori di servizi attivi su valute virtuali sono inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali, da ovvero in valute aventi libero corso.

Si osserva che tali destinatari aumenteranno con il prossimo recepimento della direttiva UE 2018/843 che trasferisce gli obblighi anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Contestualmente alla comunicazione dell’UIF esce un’analoga avvertenza del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), altro organo di Bankitalia che conferma e ribadisce che la valuta virtuale é stata impiegata con finalità di investimento in contesti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pronta è scattata la richiesta di sottoporre i prestatori di servizi di valuta virtuale alle normative nazionali di prevenzione, ai regimi di licenza/registrazione e ai controlli di conformità con le norme in essere.

Meritano attenzione le ipotesi di acquisti anomali di criptovalute e le figure di collettori che operano raccolte di fondi da una pluralità di soggetti attraverso: ricariche di carte prepagate, anche frazionate, eseguite in contanti e online e in diverse zone del territorio nazionale; accrediti di bonifici, italiani e esteri; ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma nel totale di ammontare rilevante.

Oltre ai fondi di provenienza illecita l’attenzione é rivolta alla connessione con fenomeni criminali attivi con tecniche informatiche di phishing, ransomware, malware e truffe su siti Internet, clonazione di carte di credito, reimpiego di fondi nati da attività commerciali non dichiarate, fondi derivati da frodi, distrazioni di fondi, schemi piramidali di raccolta di denaro, iniziative immobiliari o societarie speculative, manovre incoerenti rispetto alle caratteristiche del cliente o allo scopo del rapporto, operazioni abusive e in violazioni della disciplina in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari, promesse di cospicui rendimenti periodici, investimenti con apertura a operazioni regolate con valute virtuali come sottostante.

La vasta e complessa casistica delle illegalità è completata con l’analisi del profilo di operatori e intermediari, anche specializzati, e con la valutazione dei rischi in presenza di:

- collegamenti, diretti o indiretti, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione o con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;

- soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero in una zona o in un territorio considerato a rischio, anche per l’elevato grado di infiltrazione criminale;

- soggetti in aree di conflitto o in Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree;

- complesse strutture societarie volte a rendere difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo;

- soci e esponenti privi delle minime competenze tecniche richieste dalle operazioni messe in atto.

 

Sul versante di Bruxelles, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) - di seguito dette collettivamente 3AEV (Le 3 Autorità Europee di Vigilanza) – emettono congiuntamente avvertenze sui rischi dei clienti legati all'acquisto e/o alla detenzione delle criptovalute e Consob è il referente italiano.

Le criptovalute attualmente disponibili sono una rappresentazione digitale di valore, non sono emesse né garantite da Banche Centrali né da altra Autorità Pubblica e non hanno lo status legale di valuta o di moneta. Sono strumenti ad alto rischio e in genere non sono coperti da attività materiali né sono disciplinati dalla legislazione UE. In pratica non offrono alcuna tutela giuridica ai clienti.

Le 3AEV giudicano preoccupante il crescente numero di risparmiatori che acquistano valute virtuali, con l'aspettativa di vederne aumentare il valore, senza essere in alcun modo consapevoli dell'alto rischio di perdere il denaro investito.

 

Bitcoin, Ripple, Ether e molte altre criptovalute continuano a mostrare un'elevata volatilità, con fluttuazioni di prezzo giornaliere eccessive e da imputare a movimenti speculativi.

Il valore del Bitcoin, ad esempio, è nettamente aumentato nel 2017, passando dai circa €1.000 di gennaio agli oltre € 18.000 di metà dicembre, per poi scendere a € 5.000 all'inizio di febbraio 2018, con un calo di circa 70%. A fine aprile 2019 il bitcoin ha recuperato circa 40% rispetto ai minimi e attualmente è scambiato intorno a €7.700. Si stima che la capitalizzazione di mercato complessiva delle 100 maggiori criptovalute abbia superato l'equivalente di €330 miliardi.

Le 3AEV avvertono i clienti che le criptovalute possono rivelarsi estremamente rischiose e di solito altamente speculative.

 

Chi acquista valuta virtuale deve essere consapevole del rischio di perdere gran parte del denaro investito, se non di restarne completamente privo. Il cliente che acquista criptovalute o prodotti finanziari legati direttamente alle criptovalute si espone a una quantità di rischi, dovuti in particolare ai seguenti fattori:

1. volatilità estrema e rischio di bolla speculativa: la maggioranza delle criptovalute sono estremamente volatili e hanno mostrato chiari segni di bolla speculativa, con il rischio di mandare in fumo l’investimento.

2. assenza di tutele: nonostante i requisiti antiriciclaggio dell'UE, in vigore dal 2018 e applicati ai fornitori di portafogli digitali e alle piattaforme di negoziazione di criptovalute, le valute virtuali non sono regolamentate dalla legislazione dell'UE e, analogamente, non lo sono la loro negoziazione né i portafogli digitali utilizzati per detenerle, memorizzarle e trasferirle.

Ne deriva che chi compra e detiene criptovalute non beneficia di nessuna garanzia o salvaguardia associata de iure ai servizi finanziari regolamentati.

Se, ad esempio, una piattaforma per la negoziazione di criptovalute o un fornitore di portafogli digitali falliscono o cessano l'attività o sono vittima di un attacco informatico, se sono accusati di appropriazione indebita di fondi o come misura cautelativa sono sottoposti a confisca dei beni, la legislazione UE non prevede alcuna tutela giuridica specifica di copertura delle perdite subite dall'investitore, né offre alcuna garanzia di poter accedere a eventuali riserve di criptovaluta. Parlo di casi noti in tutto il mondo.

3. nessuna opzione di uscita: chi decide di acquistare criptovaluta per lunghi periodi di tempo si espone all’incognita di non poterla negoziare né scambiare con valute legali come l'euro, con conseguenti perdite.

4. scarsa trasparenza dei prezzi: i processi di formazione dei prezzi delle criptovalute spesso mancano di trasparenza. Sai che corri il pericolo che in fase di negoziazione i prezzi non siano equi né esatti? Sai seguire l’andamento del titolo in tempo reale? Usi un secondo schermo? Userai mica un Ipad di 6ª generazione...?

5. interruzioni dell'operatività: su alcune piattaforme di negoziazione di criptovaluta si sono avuti gravi inconvenienti di interruzioni dell'operatività, impedendo ai clienti la compravendita di criptovaluta al momento prefissato e esponendoli a perdite dovute alle fluttuazioni di prezzo delle stesse criptovalute durante i blackout.

6. informazioni inadeguate: le informazioni fornite ai clienti di criptovalute, nella maggioranza dei casi sono incomplete e di difficile comprensione, non rivelano in modo chiaro i rischi presenti nelle criptovalute e possono indurre a decisioni errate. Hai provato a simulare l’acquisto di bitcoin? … Prova. Vai sul sito, registrati, introduci i dati, smanetta, controlla … Prova, prova e poi mi dirai.

7. inadeguatezza delle criptovalute per la prevalenza degli impieghi, compresi investimenti e piani pensionistici: l'elevata volatilità delle valute virtuali, l'incertezza del loro futuro e l'inaffidabilità delle piattaforme di negoziazione e dei fornitori di portafogli digitali le rendono inadatte alla maggior parte dei clienti, in primis quelli con piani d'investimento a breve termine e soprattutto quelli che si pongono obiettivi a lungo termine, ad esempio un piano pensionistico.

 

Se hai lo sfizio di acquistare criptovalute o prodotti finanziari con criptovalute sottostanti, devi conoscere e capire le caratteristiche di ciò che comperi e i rischi cui ti esponi. È vitale prendere le giuste misure di sicurezza, scegliere password adatte, aggiornarle, proteggere i file che usi, accedere al listino dei virtual asset, scegliere, sbagliare, imprecare, correggere, ricominciare da capo, memorizzare e trasferire nel tuo wallet. Hai terminato il login? E il bitcoin clock della blockchain? Se non ti è chiaro che, anche se ti sei affidato a intermediari seri e supercertificati, non hai eliminato nessuno dei rischi ora esposti e se incappi in un hacker, in una truffa o in un’elevata perdita di liquidità o del tuo fondo pensione o ti si blocca internet, è inutile frignare … Bankitalia, Consob ti avevano avvisato … chi darà seguito ai tuoi reclami? Satoshi Nakamoto.

 

 

Inserito il:19/06/2019 10:31:00
Ultimo aggiornamento:19/06/2019 10:39:28
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