Aggiornato al 21/12/2024

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo

Voltaire

Jean-Marc Nattier (Parigi, 1685 -1776) - La Justice châtiant l'Injustice - 1737

 

Il duello illogico fra diritto alla difesa e quello di informare

di Fabio Macaluso

 

“Le indagini sono segrete, il dibattimento è pubblico”, ricorda Giuliano Pisapia in un suo articolo su Repubblica dello scorso 8 aprile.

Pensiero che segue gli spunti forniti allo stesso giornale pochi giorni prima dal Procuratore Capo di Roma Giuseppe Pignatone e dall’ex Garante della Privacy Stefano Rodotà.

Qual è il problema? Che dietro un’affermazione, che si presenta quasi ovvia per garantire la ricerca della verità processuale, si manifesti una realtà diversa: sempre più spesso le informazioni sulle indagini coperte da segreto sono divulgate ai media, con il soggetto iscritto nel registro degli indagati che spesso apprende del suo stato dai giornali.

Questo non vuol dire che lo strumento delle intercettazioni non sia necessario, ma ne va evitato l’abuso e vanno sbarrate le fughe di notizie e le disastrose gogne mediatiche che ne seguono (tanto più odiose se riguardano soggetti casualmente intercettati e fuori dalle indagini).

Il tema è complesso stanti tre diritti di rilevanza costituzionale che possono confliggere: il diritto alla difesa, il diritto a informare ed essere informati, la tutela della privacy. Occorre quindi trovare un equilibrio tra queste differenti “esigenze” e capire se sono necessari nuovi strumenti legislativi o meno.

La lettura attenta degli interventi degli autorevoli osservatori (se non protagonisti) che abbiamo nominato conduce a ritenere che il quadro normativo attuale sia compiuto e quasi sufficiente.

Sulle intercettazioni, le norme in vigore sono chiare: il giudice, su richiesta del pm, ha facoltà di autorizzare questo strumento di ricerca della prova solo in presenza di “gravi indizi di reato e se assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini”. La norma pone dunque dei paletti molto importanti, purtroppo buttati giù da procuratori e giudici di “manica larga”. Al contrario, laddove i primi hanno invitato i loro sostituti a un maggior rigore nell’applicazione della norma (come avvenuto a Roma, dietro puntuale istruzione di Pignatone) sono diminuite intercettazioni, fughe di notizie e costi, senza danni particolari ai lavori di indagine.

Circa la fuga di notizie, essa è di per sé un reato che può danneggiare più o meno gravemente le indagini, oltre al pregiudizio recato alla privacy dei soggetti parte del procedimento istruttorio o addirittura esterni allo stesso.

Anche qui le norme sono chiare: è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti da segreto e di quelli non più segreti fino alla conclusione delle indagini preliminari (art. 114 c.p.p.). Inoltre, gli atti dell’indagine sono segreti fino al momento in cui l’imputato non possa venirne a conoscenza e, in ogni caso, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.). Su questo punto, ricorda puntualmente Pisapia, “il riferimento alla conoscenza dell’imputato (e non della persona sottoposta all’indagine) è significativa: solo con la richiesta di rinvio a giudizio e quindi al termine delle indagini, un soggetto assume la qualità di imputato”.    

Disposizioni davvero indiscusse? La loro frequente violazione sembra dimostrare il contrario. Anche perché il relativo accertamento non è semplice e il reato può essere estinto con oblazione e il pagamento di somme limitate. Un giro di vite potrebbe quindi essere raccomandabile, escludendo comunque la pena del carcere per i giornalisti (peraltro sanzionabili con le norme deontologiche applicabili).

Sono dunque le direttive proposte e applicate in alcune procure italiane ad assumere ruolo decisivo in questa fase. Prassi virtuose, che il Consiglio Superiore della Magistratura deve al più presto istituzionalizzare per estenderne e uniformarne l’uso presso tutte le procure d’Italia. Senza dimenticare cha anche il Parlamento sta (stancamente) discutendo una norma che si ragguagli alle medesime misure.   

Siamo ormai di fronte a un passo di svolta: non si può più accettare la clava mediatica dispensata da inquirenti disinvolti e organi di stampa che ne vanno a nozze per ovvie ragioni di mercato. Un diritto non può divorarne un altro e il punto di equilibrio tra i medesimi non deve compromettere il regime garantista che il nostro sistema giuridico assicura ai soggetti passivi delle procedure penali.

  

Inserito il:11/04/2017 09:20:20
Ultimo aggiornamento:11/04/2017 09:29:35
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