Aggiornato al 26/04/2024

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo

Voltaire

George Schill (Contemporaneo - Pittsburgh, PA - USA) – Crossroads

Nato il 2 di giugno........

(fermiamo i “dissennatori” della Costituzione e della Repubblica)

di Alberto Tedoldi

Sommario

1. Un po’ di storia (anche familiare) 1

2. Un problema di metodo: menzogne, inganni e ricatti nella notte della Repubblica  3

3. Un quesito referendario da televendita promozionale  6

4. Breve descrizione delle innovazioni proposte da siffatti costituenti e dei loro più gravi difetti 8

4.1 Il bicameralismo “imperfetto” (in ogni senso possibile) e la via verso la “democratura   8

4.2 La composizione del nuovo Senato: i senatori-consiglieri regionali-sindaci gitanti a Palazzo Madama  10

4.3 Diritti delle minoranze e statuto delle opposizioni: tutto rinviato al buon cuore della maggioranza  11

4.4 Procedimento di formazione delle leggi: …con buona pace della declamata semplificazione…    11

4.5 La nomina del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale e dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura attraverso “numerologie alchemiche”  14

4.6 Il rapporto Stato-Regioni ed enti locali: la riforma del Titolo V della Costituzione nel segno del centralismo e della supremazia arbitraria “a tutela dell’interesse nazionale”  17

4.7 Gli strumenti di democrazia diretta: referendum propositivi e d’indirizzo e proposte di legge di iniziativa popolare (ad kalendas graecas?) 18

4.8 L’abrogazione del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro): c’era bisogno di modificare 47 articoli della Costituzione per abrogarne uno?  19

5. L’Italicum ovvero la legge elettorale modello, che l’Europa intera ci invidia e vorrà copiare da noi e che, con vero spirito democratico e sprezzo del ridicolo, verrà (forse) modificata per non far vincere l’opposizione  19

6. Conclusione breve (corsi e ricorsi?) 21

 1.          Un po’ di storia (anche familiare)

Domenica 2 giugno 1946. Mio padre quel giorno compiva otto anni. Milano era ancora distrutta: si asportavano macerie, si puntellavano, si abbattevano e si ricostruivano palazzi e chiese. Nel settembre del 1945 mia nonna, con mio padre e due figlie un poco più piccole, era tornata in città dalla Valtellina, ricongiungendosi con mio nonno. Si era trasferita lassù appena prima che i bombardamenti anglo-americani devastassero Milano. La casa dei bisnonni, dove la famigliola abitava, era stata sventrata da una bomba. C'erano stati morti e feriti. Quella notte mio nonno aveva fatto appena in tempo a raggiungere il rifugio antiaereo. Era la seconda volta che salvava la pelle. La prima era stata nel 1942: capitano in congedo degli alpini, l'avevano richiamato per partire in fretta e furia per la Russia. Il suo capufficio, Procuratore del Re presso il Tribunale di Milano, era riuscito però a trattenerlo in servizio grazie a una circolare del Ministero della giustizia, che consentiva di farlo, purché il giovane magistrato fosse sposato e avesse almeno due figli.

Era magistrato mio nonno. Vinse il concorso per uditore giudiziario a metà degli anni Trenta, temendo di non farcela perché all'orale tutti i commissari portavano all'occhiello il distintivo del Partito Nazionale Fascista. Tutti tranne il candidato e il presidente della commissione che, alla prova di diritto romano, gli aprì davanti agli occhi una pagina a caso del Corpus Iuris giustinianeo, dicendogli: "Legga, traduca e commenti". Divenne uditore giudiziario di tribunale, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Ateneo pavese, mantenendosi grazie a borse di studio. Senza stipendio per sei mesi; poi, volendo sposarsi, ottenne di essere applicato a una pretura. Lo spedirono ai confini del regno, Montona d'Istria, dove mio padre stava per nascere, se non fosse giunto poco prima il trasferimento di mio nonno in Procura a Milano.

Caduto il fascismo, nell’autunno del 1943 alcuni amici chiesero a mio nonno di unirsi a loro nel Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), fungendo da ministro della giustizia ombra. Non lo fece: non per paura, ma perché era nato magistrato e sempre tale è rimasto, vivendo con rigore, riserbo e sobrietà tutti i lunghi anni della sua vita, restando sotto i bombardamenti a Milano. Molti di questi suoi amici, dopo la guerra, entrarono nella Costituente e divennero deputati e senatori: furono artefici della liberazione e padri della patria. Un poco lo fu, però, anche mio nonno, con il suo credo da sempre liberale e antifascista e la sua profonda e inflessibile etica.

La mattina di Domenica 2 giugno 1946 la famigliola andò a messa in una chiesa risparmiata dalle bombe. Finita la messa, come da programma, sarebbero passati dal seggio, allestito in qualche modo in una scuola riattata, per poi festeggiare l’ottavo compleanno di mio padre con qualche dolcetto. Mia nonna, che aveva allora poco più di trent’anni, era emozionatissima: votava per la prima volta, come tutte le altre donne italiane. Si doveva scegliere non soltanto tra monarchia e repubblica, sulla necessità della quale mai neppure per un istante i miei nonni avevano dubitato, ma anche per eleggere con sistema proporzionale l’Assemblea Costituente, chiamata a scrivere le regole fondamentali che avrebbero segnato la cesura definitiva rispetto al passato sabaudo (vigeva ancora lo Statuto albertino del 1848, “ottriato” ai sudditi) e avrebbe, soprattutto, riconciliato l’Italia dopo l’8 settembre del ’43, la guerra civile e la “morte della patria”.

Si recò alle urne quasi il 90% degli aventi diritto. Più di un anno e mezzo durò il lavoro degli oltre 550 eletti all’Assemblea Costituente, dal giugno del 1946 al dicembre del 1947: dapprima attraverso i lavori della Commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini. L’intenso dibattito durò sino al 22 dicembre 1947, allorché la nostra Costituzione venne approvata con 458 voti favorevoli e solo 62 contrari: il 27 dicembre fu promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola e, il 1° gennaio 1948, entrò in vigore. Della Commissione Ruini facevano parte Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, Costantino Mortati, Giuseppe Bettiol, Giorgio La Pira, Aldo Bozzi, Emilio Lussu, Concetto Marchesi: il fior fiore dei giuristi e degli intellettuali italiani. Benedetto Croce, membro anch’egli della Costituente, in un celebre discorso del marzo 1947 evocò, lui laico, il Veni Creator Spiritus. Meuccio Ruini, quando il testo viene sottoposto all’approvazione definitiva, disse: “Finora ci siamo divisi, urtati, lacerati nella stessa discussione del testo costituzionale. Ma vi era uno sforzo per raggiungere l’accordo e l’unità. E ora io sono sicuro che nell’approvazione finale il consenso sarà comune e unanime e dirò che, al di sotto di una superficie di contrasto, vi è una sola anima italiana. L’Italia avrà una Carta costituzionale che sarà sacra per tutti gli italiani”. Alcide De Gasperi, essendo capo del Governo, a malincuore non intese partecipare ai lavori dell’Assemblea, perché la Costituzione è materia del Parlamento, non dell’esecutivo: “quando si scrive la Costituzione, i banchi del governo devono restare vuoti”, ripeteva spesso Piero Calamandrei. Concetto Marchesi rivide il testo della Costituzione sul piano linguistico: “La Costituzione – diceva sempre Meuccio Ruini – si rivolge direttamente al popolo e deve essere capita”.

È il libro che ogni famiglia italiana deve possedere e tenere in casa, come livre de chevet.

 

2.          Un problema di metodo: menzogne, inganni e ricatti nella notte della Repubblica

 

Un’assemblea costituente, eletta a suffragio universale e con un sistema rigorosamente proporzionale, scrive e approva, in oltre un anno e mezzo di lavoro e con voto pressoché unanime, la Carta costituzionale. Ne sgorga la Costituzione di tutti, che ha rifondato il Paese dopo la monarchia, dopo il regime e dopo la guerra, anche civile, con un’impronta autenticamente e polifonicamente democratica e repubblicana.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, recita l’art. 1, comma 2, Cost.

Il medesimo spirito di ponderazione e di largo consenso dei rappresentanti del popolo si trova nell’art. 138 Cost., che disciplina il procedimento di revisione costituzionale: occorre l’approvazione di ciascuna delle due Camere con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi; se nella seconda votazione in ciascuna delle Camere la maggioranza è dei due terzi dei suoi componenti, la riforma non è sottoposta a referendum; se la maggioranza è quella assoluta dei componenti delle due Camere (50% + 1), si svolge il referendum e la riforma costituzionale non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei votanti, senza quorum di validità (come avviene invece per i referendum abrogativi di leggi ordinarie, per la cui validità è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, a norma dell’art. 75, comma 4, Cost.).

Fino al 1990 vi sono state modifiche solo marginali al testo della Costituzione, con maggioranze sempre superiori ai due terzi in ciascuna Camera, senza necessità di consultazione referendaria. A partire dagli anni Novanta, a larghe parti della Costituzione ancora inattuate, si cominciò a fare un uso strumentale delle riforme costituzionali e di quelle elettorali, perseguendo per lo più opportunistiche finalità di parte anziché il bene comune: lo stesso Giuseppe Dossetti tornò in campo anzianissimo, dopo molti anni di silenzio, per difendere l’opera dei padri costituenti e lo spirito della Costituzione. Lo zenit di queste “riforme di parte” venne raggiunto con la proposta di riforma costituzionale del 2005, bocciata dal referendum del 2006 e associata alla legge elettorale n. 270/2005, definita dal suo stesso artefice come Porcellum e caduta, alfine et pour cause, sotto il giusto maglio della Consulta, con la sentenza n. 1 del 2014, che ha riaffermato il principio di rappresentatività quale nucleo imprescindibile del diritto di voto e del suffragio universale, che non può essere irragionevolmente e sproporzionatamente sacrificato in nome del moderno mito della “governabilità”, che è solo un modo diverso e puramente eufemistico di declinare l’autoritarismo economico-finanziario del nostro tempo. Così la Consulta, richiamandosi a consolidati precedenti, ha avuto modo di esprimersi con riguardo al c.d. premio di maggioranza previsto nel Porcellum: “il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto”.  Parole (non solo queste) di cui il legislatore della nuova legge elettorale (l. 52/2015), il c.d. Italicum, ha fatto strame, pur presentandola come un modello, che dovrebbe essere imitato da altri Paesi europei e del mondo. In effetti, la sola Ungheria nell’Unione Europea ha un sistema elettorale con premio di maggioranza: ma non pare propriamente un modello di democrazia.

Siccome non vi è mai fine al peggio, tocca ora assistere a un nuovo colpo di mano, attraverso l’ensemble (combinato disposto, suol dirsi in legalese) di riforma costituzionale e legge elettorale (il suddetto Italicum), concepite e vergate non da un Parlamento eletto con sistema proporzionale e con il voto favorevole di una larga maggioranza dei suoi eletti (almeno due terzi richiede l’art. 138 Cost. per evitare il referendum, esigendo un largo consenso sulle regole fondamentali di tutti noi), ma sotto la spinta delle banche d’affari statunitensi (JP Morgan sopra le altre, che nel suo Annual Report 2013 espressamente invitava a sbarazzarsi delle Costituzioni antifasciste, perché contenevano inter alia previsioni di protezione del diritto al lavoro e sul diritto di protestare contro i cambiamenti proposti dalla politica… JP Morgan, sia detto per inciso, è stata incaricata dal Governo di occuparsi del problema di Monte Paschi Siena) e con la benedizione dell’ambasciata americana in Italia, del presidente americano uscente e dell’eurocrazia a matrice teutonica, attraverso un Governo imposto da Napolitano sul volgere del suo secondo mandato, retto dal binomio Renzi-Verdini e che parla di riforme costituzionali per labbra di suadente e leggiadra fanciulla dai morbidi tratti leonardeschi. Il tutto circonfuso da quello “stantio odore di massoneria” che connotava il c.d. patto del Nazareno e di cui scriveva Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, in un celebre editoriale del 24 settembre 2014.

Il metodo per far approvare la riforma costituzionale e la legge elettorale dal Parlamento – un Parlamento, conviene ricordare, eletto con l’incostituzionale Porcellum, composto da una maggioranza alla Camera che è frutto, inter alia, del sistema a liste bloccate e del premio di maggioranza dichiarati illegittimi dalla Consulta nel gennaio 2014: talché codesto Parlamento, essendo in regime di mera prorogatio, avrebbe potuto e dovuto occuparsi soltanto dell’amministrazione ordinaria e di quella d’urgenza, approvando al più una nuova legge elettorale conforme ai principii sanciti dalla Corte costituzionale, per poi andare subito dopo a nuove elezioni – è stato contrassegnato dalle seguenti abnormità (per limitarsi solo alle maggiori):

-             all’inizio di ottobre del 2015 fu presentato dal Governo, formalmente per il tramite di un parlamentare PD di stretta osservanza verso il segretario e capo del Governo, un c.d. “emendamento supercanguro”, per far decadere tutti gli emendamenti delle opposizioni alla riforma costituzionale;

-             in seconda lettura il testo della riforma non è stato neppure esaminato in Commissione affari costituzionali al Senato: i senatori dissenzienti del PD vennero sostituiti ex abrupto;

-             il titolo della legge di riforma costituzionale, surrettiziamente entrato nel quesito referendario, è uno slogan ingannevole, che non ha nulla da spartire con il contenuto effettivo della riforma (“Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016?”): la l. 352/1970 sui referendum previsti dalla Costituzione prevede che si richiami, in modo neutrale, la proposta di revisione costituzionale, con il numero e la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza aggiunte devianti né suggestive; così avvenne sia nel referendum del 2001 sulla riforma del Titolo V della Costituzione, sia nel referendum del 2006 sulla proposta di riforma, bocciata dall’elettorato.

-             anche sulla legge elettorale, l’Italicum, venne imposto un “super-canguro” per far piazza pulita degli emendamenti, imponendone poi l’approvazione al Parlamento attraverso la questione di fiducia al Governo e lo scrutinio palese.

È appena il caso di ricordare, sulla scia di Alcide De Gasperi e di Meuccio Ruini, che riforme costituzionali ed elettorali sono materia del Parlamento, cioè dei rappresentanti di tutti, non dell’esecutivo, sostenuto dalla maggioranza del momento e delle occasioni, qui oltretutto una maggioranza promanante da una legge elettorale incostituzionale e frutto di trasformismi di ogni genere. Ci troviamo al cospetto non solo di una riforma costituzionale e di una legge elettorale scritte dal Governo, imposte attraverso trucchi parlamentari e con il ricatto dello scioglimento delle Camere, ma di una riforma voluta solo da posticcia maggioranza, che ha svuotato e intende ulteriormente svuotare la funzione del Parlamento dividendo il Paese, gran parte del quale non si riconosce affatto in nuove regole costituzionali, volute e scritte solo ad uso di qualcuno, oltre che presentate al voto con un quesito referendario ingannevole, degno del peggiore marketing televisivo.

In aggiunta e per sovrappiù, una legge elettorale (l’Italicum) che, lungi dall’attuare i principii dettati dalla Consulta nel gennaio 2014 nel dichiarare incostituzionale il Porcellum, è stata posta unicamente a servizio della transeunte e posticcia maggioranza di Governo, è già stata impugnata con varie questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle sollevate (e accolte) contro il Porcellum ed è ora in predicato di essere modificata, perché i “reggitori” (meglio i “dissennatori” della Costituzione e della Repubblica), si sono accorti che il ballottaggio potrebbe favorire la vittoria dell’opposizione.

Il tutto condito dall’occupazione della RAI, dal controllo dei giornali a più ampia diffusione nazionale, da continui decreti d’urgenza “salva-banche” e ad personas, convertiti in legge a seguito di maxiemendamenti governativi, sempre ponendo la questione di fiducia, cioè sotto il ricatto dello scioglimento delle Camere.

È inutile usare giri di parole: questo è un regime, in cui le oligarchie tecnocratiche ed economico-finanziarie che hanno imposto e che sostengono questo Governo passano le veline ai palazzi del potere, da tradurre illico et immediate in norme di legge, condendo questa loro attività univocamente intesa a favorire soltanto sé stesse con slogan comunicativi da piazzisti: “cambiamo verso”, “riformiamo il Paese”, “basta un sì”, “se passa il no, vince la casta”, “se passa il no, cade il governo”, “se passa il no, sale lo spread”, “se passa il no, le banche falliscono e la Borsa precipita”, e via dicendo. Slogan che, oltre a essere mendaci, costituiscono un puro e semplice ricatto: nessuno (se non JP Morgan, Goldman Sachs  e compagnia di giro…) aveva chiesto né ritenuto necessario sbarazzarsi della Costituzione repubblicana per fare riforme utili per il Paese mediante norme di legge; non serve imporre con il ricatto una riforma costituzionale di impronta oligarchico-finanziaria dicendo agli elettori: “se non la approvate, me ne vado” (o “non me ne vado”, non si è ancora capito) e l’Italia non avrà più gli investimenti americani, come hanno cura di chiarire il presidente americano uscente e il suo ambasciatore in Italia, giusto per eliminare ogni dubbio sugli artefici della riforma, probabilmente scritta in inglese e tradotta in italiano con un traduttore on-line.

Si mettono assieme profili e valori che sono incomparabili tra loro, secondo la tipica strategia del ricatto, in una forma di neocolonialismo che non opera più con le armi tradizionali, ma con quelle della finanza internazionale. I “reggitori-dissennatori”, non tollerando interferenze né proteste, vogliono impadronirsi definitivamente del palazzo per fare unicamente i proprii comodi ed educare il popolo secondo i loro desiderata, impedendo l’esercizio dei diritti costituzionali più elementari e apponendo un definitivo sigillo di legittimità formale a tale loro modus operandi, in spregio ai principii dello Stato di diritto.

Dobbiamo fermarli prima che sia troppo tardi: la nostra Costituzione, la nostra Repubblica, la nostra democrazia stanno per essere distrutte. Hanno appiccato e attizzano il fuoco per bruciare la nostra casa comune: spegniamo al più presto l’incendio.

 

3.          Un quesito referendario da televendita promozionale

 

Le norme giuridiche esprimono le intenzioni di coloro che le hanno scritte, per quanti sforzi linguistici e retorici si facciano per nasconderle e ammantarle dietro una cortina fumogena. Le parole sono sempre insufficienti e imperfette, ma le norme, prima di essere enunciate, si formano nelle menti di chi le concepisce, le vaglia e, infine, le scrive. È così per una norma costituzionale, per una norma di legge, per un norma regolamentare; lo è anche per la norma del caso concreto, la sentenza di un giudice.

Le norme della nostra Costituzione sono state concepite da intelletti di vasta cultura che, forgiati e temprati come diamanti dalle sofferenze inaudite della soppressione delle libertà e della guerra, lavoravano per costruire la casa comune degli italiani: una casa dalle solide fondamenta e destinata, per sua natura, a lunga durata. Hanno discusso per quasi due anni, si sono confrontati e accapigliati tra loro, hanno scritto, limato, rivisto le norme della nostra Costituzione, le hanno approvate quasi all’unanimità: ne è nato un capolavoro di sapienza umana e giuridica e anche di impeccabile stile linguistico. La Costituzione del 1948 ha saputo riconciliare il Paese dopo le devastazioni della guerra, anche civile. È stata ed è ancora imperfettamente attuata per difetto degli uomini, non delle norme, che sono quanto di meglio menti e cuori umani possano concepire, generare e scrivere.

Le nuove norme costituzionali, che i reggitori-dissennatori hanno imposto al Parlamento e che vorrebbero ora imporre al popolo italiano nel modo che ho detto, sono state concepite e volute da pre-potentes e scritte da azzeccagarbugli in servizio permanente effettivo (per avvedersene basta gettare anche solo uno sguardo all’art. 70 Cost. di nuovo conio, che vuol disciplinare il modo di formazione delle leggi: un intrico incomprensibile anche ai tecnici).

Seguiamo per qualche istante la sintesi mendace e ingannevole del quesito referendario.

1) I parlamentari sono troppi e costano troppo? È vero, ma basta ridurne il numero (ad esempio, si possono dimezzare a 300 deputati alla Camera e 150 senatori al Senato, per mantenere le proporzioni; negli Stati Uniti, che hanno una popolazione sei volte maggiore di quella italiana, i rappresentanti eletti al Congresso sono poco più di 400; i senatori sono 100) e abbassarne il trattamento economico, non trasformarli in soggetti nominati dal leader che vince le elezioni il quale, forte del controllo assoluto sul Parlamento, potrà poi occupare l’intero spazio politico e mediatico, ivi inclusi gli organi di garanzia, le Autorità indipendenti (si fa per dire…), i servizi di pubblica sicurezza, i servizi segreti, ecc., al fine di scongiurare che, in nuove elezioni, altri possano contendere il posto a lui e ai suoi fedelissimi. Comunque, i mirabolanti risparmi di cui favellano gli imbonitori governativi (1 miliardo di euro, proclamava il direttore commerciale di costoro, promettendo inter alia et multa riduzioni di tasse, posti di lavoro, regalie, “magnifiche sorti e progressive” per tutti coloro che l’avessero votata…) sono smentiti dalla Ragioneria Generale dello Stato e da uno degli ex commissarii alla spending review, che parla di un risparmio di 50-100 milioni di euro. Il dimezzamento del numero e dei trattamenti economici dei parlamentari porterebbe a un risparmio di gran lunga superiore a quello propalato da codesti imbonitori, pronti a tacciare di populismo chi propone riforme diverse dalle loro, e certo migliori (ci vuole davvero poco per farlo…).

Il costituzionalismo, che ci ha liberati dall’ancien régime e dai totalitarismi, nasce e si afferma come limite al Leviathan di turno, il cui potere, che tende per sua natura a espandersi voracemente, non deve travalicare altri poteri, istituzionalmente preposti a frenarlo e limitarlo, dovendo assicurare che lo Stato di diritto sopravviva e si perpetui nella sua classica e garantistica tripartizione (legislativo, esecutivo, giudiziario)[1]. Un esecutivo che pone alla propria mercé il potere legislativo, i giornali e le televisioni (il quarto e il quinto potere), come ha fatto e sta facendo già ora, che blandisce con riforme ad personas coloro dei quali ha bisogno, coprendo le riforme con la “foglia di fico” di una legalità solo apparente (e talora neppure con quella: occorre, infatti, del tempo per ottenere che la Corte costituzionale si pronunci, svelando e conclamando erga omnes l’illegittimità sostanziale dell’operato governativo), altro non fa che instaurare una nuova forma di regime assolutistico e antidemocratico. Lo si chiami pure, con neologismo, “premierato assoluto” (noi preferiamo il termine “democratura”, crasi di democrazia e dittatura): tale è e rimane la concentrazione di poteri che la riforma costituzionale intende dare all’esecutivo e al suo “capo”.

2) Il bicameralismo paritario è lento e farraginoso? È falso. Le leggi sono troppe e sono scritte sempre peggio, anche perché è il Governo a scriverle e a imporle al Parlamento con decreti d’urgenza, maxiemendamenti e questioni di fiducia, facendole predisporre dalla già menzionata serie di azzeccagarbugli in servizio permanente effettivo, all’opera presso le lobbies e nei palazzi, che scambiano le leggi per contratti societari o finanziari o, peggio ancora, per le istruzioni di un computer o di un forno a microonde, facendo rimpiangere persino le gride spagnole di manzoniana memoria[2]. La legge è una cosa seria: avere due Camere per ponderare e, se necessario, rivisitare il “prodotto normativo” è solo un bene. Eppoi, se proprio non volessimo più una delle due Camere, basterebbe abolirla, non riscrivere 47 articoli della Costituzione e la legge elettorale per consentire al Governo di fare quello che vuole. Quanto alla farraginosità, si legga nuovamente l’art. 70 Cost. di nuovo conio (od anche gli artt. 48, 72 e 77): neppure i costituzionalisti più esperti sanno dire quanti siano i modi di formazione delle leggi, resi viepiù complicati da questa riforma, che gli imbonitori governativi presentano nel segno della semplificazione.

3) La riforma del 2001 sul Titolo V della Costituzione concernente il rapporto tra Stato e Regioni è stata pessima e va riscritta? È vero, ma non si può tornare al centralismo statale, calpestando le autonomie regionali, con una norma che testualmente prevede il potere del Governo di intervenire a proprio piacimento nelle materie attribuite alla potestà legislativa delle Regioni, “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale” (nuovo art. 117, comma 4, Cost.), che sono formule, come ognun vede, così vaghe e generiche da lasciare al Governo una discrezionalità, un arbitrio e, dunque, un potere assoluti. Si dovrebbe semmai iniziare un paziente lavoro – quello che non fu fatto nel 2001, imponendo a fine Legislatura e anche in quel caso una riforma voluta dalla maggioranza di turno – per introdurre un regionalismo d’impronta federale, serio ed efficiente, che preveda macroregioni, dotate di vera autonomia finanziaria in un contesto di solidarietà nazionale e interregionale, anziché farne dei puri centri di spesa, che chiedono poi allo Stato centrale di ripianare i loro disavanzi, dipendendone a doppio filo. Con questa riforma costituzionale si torna, invece, al centralismo romano e statale, che non appare certo desiderabile.

4) Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) va abolito come ente inutile? Vero, ma anche qui, per farlo, basta solo abrogare l’art. 99 Cost. che lo prevede, non serve certo riscrivere 47 articoli della Costituzione, mettendoli tutti insieme nel quesito referendario, contro lo spirito dell’art. 138 Cost. che, in materia di revisione costituzionale, impone ponderazione, determinatezza e trasparenza assolute nel formulare il progetto di riforma e nel sottoporla agli elettori, che qui si vorrebbero attrarre come “allodole” con lo specchietto del quesito referendario, come si fa nelle televendite (se comprate la rete e il materasso, vi regaliamo anche i cuscini, il piumino e un set di lenzuola e federe…).

 

4.          Breve descrizione delle innovazioni proposte da siffatti costituenti e dei loro più gravi difetti

 

4.1       Il bicameralismo “imperfetto” (in ogni senso possibile) e la via verso la “democratura

 

Ai sensi dell’art. 48 Cost., il Parlamento continua a essere composto dalle due Camere: la Camera dei deputati (posta nel Palazzo Montecitorio); il Senato della Repubblica (posto in Palazzo Madama).

Tuttavia, con la riforma costituzionale proposta, è soltanto la Camera dei deputati a essere “titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”. Solo i deputati rappresentano la Nazione, nella sua unità di territorio e di popolo (nuovo art. 55, comma 3, Cost.).

È chiaro che, così facendo, il modo in cui vengono eletti i deputati diviene fondamentale per il rispetto delle libertà democratiche. Nel momento in cui la legge elettorale, come fa l’Italicum nel testo oggi vigente, attribuisce al partito vittorioso nel ballottaggio (che raccoglie al primo turno, sì e no, tra il 20 e il 25% dei voti validi, cioè neppure di tutti i legittimati al voto, e vince il ballottaggio con il 50% + 1 dei voti validi tra i due partiti che hanno ottenuto il maggiore consenso nel primo turno: nel ballottaggio, come noto e come avviene ovunque, l’affluenza al voto è ancora più scarsa che nel primo turno) il diritto di nominare la maggioranza dei deputati (340 seggi su 630), la maggioranza di Governo ha il controllo sull’unica Camera: fiducia di questa e controllo sull’operato del Governo sono “a rime obbligate”, visto che i deputati, per effetto della legge elettorale, sono scelti dal partito e dal premier vittoriosi (v. anche nel penultimo paragrafo).

Se a ciò si aggiunge che, legando in tal modo l’unica Camera al partito e al premier che escono vittoriosi dal ballottaggio – e che, in realtà, rappresentano una minoranza dei votanti (non più del 20%, dovendosi peraltro tener conto del forte astensionismo, che verrebbe ulteriormente accentuato da questa forma di governo e dalla nuova legge elettorale, in cui gli elettori sono destinati a contare sempre meno) – le nomine negli organi di garanzia (i “poteri che frenano i poteri”, secondo l’insegnamento del padre dello Stato di diritto, Montesquieu, cioè soprattutto Presidente della Repubblica, giudici della Corte costituzionale, membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura: v. anche infra) e nelle istituzioni dello Stato (Rai, Authorities, servizi di polizia e di pubblica sicurezza, servizi segreti, partecipate pubbliche, ecc.) resterebbero interamente affidate al vincitore: il quale, nell’arco di una sola legislatura, avrebbe modo di porre sotto il proprio controllo l’intero assetto statale, lavorando e operando in modo da consolidare e stabilizzare il proprio potere senza contrappesi, impedendo il libero gioco democratico attraverso una struttura omologante, unificante, verticistica e centralistica dell’assetto istituzionale e dei media, per ottenere facile conferma alle successive elezioni.

La strada, insomma, verso una democrazia illiberale, una pseudo-democrazia, una democratura (di stampo russo o ungherese per intenderci), che dello Stato di diritto conserva soltanto la parvenza esteriore.

4.2 Le funzioni del nuovo Senato

Il Senato, secondo il disegno della riforma, è tributario di una variegata e assai vasta serie di funzioni, così schematizzabili (con talune incertezze nella definizione di alcuni ambiti, che risultano oltremodo vaghi e generici e che segnaleremo con un punto interrogativo):

-       rappresentanza delle istituzioni territoriali;

-       raccordo (?) con gli altri enti costitutivi (?) della Repubblica;

-       potestà legislativa concorrente con la Camera nei casi previsti dalla riforma costituzionale (v. infra);

-       raccordo (?) fra lo Stato, gli altri enti costitutivi (di nuovo?) della Repubblica  e l’Unione Europea;

-       partecipazione alle decisioni (?) dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione Europea (di nuovo?);

-       valutazione (?) delle politiche pubbliche e dell’attività della pubblica amministrazione

-       verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione Europea sui territori (?);

-       pareri (presumibilmente non vincolanti…) sulle nomine del Governo;

-       verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.

La confusione regna sovrana: è un elenco che associa funzioni legislative, esecutive, amministrative, di controllo, di valutazione e di “raccordo” in capo a un organo che, come subito vedremo, è composto da consiglieri regionali e sindaci nominati, non già propriamente eletti dai cittadini.

Il sistema migliore per non dire niente, fingendo di dire molto, è dire e scrivere tanto, nel modo più generico e vago possibile, così da lasciare a chi parla o a chi scrive la possibilità e la discrezionalità di modificare e smentire ad nutum quel che ha detto o ha scritto. Tali sono le funzioni del Senato di cui parla il novello art. 48 Cost., che fa della gloriosa assemblea (S.P.Q.R. reca ancora impresso il ricordo dell’antico senato romano) un insensato e sterile ectoplasma, composto da amministratori locali spediti a turno in quel di Roma, in gita a Palazzo Madama.

L’abbiamo già detto: se si voleva passare al monocameralismo, era sufficiente abolire il Senato e l’intero apparato che sta al suo servizio.

 

4.2  La composizione del nuovo Senato: i senatori-consiglieri regionali-sindaci gitanti a Palazzo Madama

 

Il Senato della Repubblica, nel disegno riformatore, è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che “possono” essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I 95 senatori “territoriali” sono eletti, con metodo proporzionale, non dal corpo elettorale, bensì dai consigli regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano fra i loro componenti e fra i sindaci di comuni della Regione o della Provincia autonoma: i sindaci sono uno per ogni regione e uno per ciascuna delle suddette province autonome. Ciascuna di queste Province autonome ha diritto ad avere due senatori. Le Regioni hanno un numero di senatori, mai inferiore a due, proporzionato alla popolazione.

Si avranno, insomma, 73 consiglieri regionali e 22 sindaci (altri calcolano, rispettivamente, 74 e 21, non essendo del tutto chiaro il dettato della disposizione), senatori “a tempo perso”, spediti a turno a svolgere amene gite nella città eterna.

Codesti “senatori a mezzo servizio” durano in carica in base alla durata degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Ci sarà, insomma, un continuo turn over tra senatori che entrano ed escono dalle sliding doors di Palazzo Madama: tutti, d’altronde, desiderano visitare la città eterna e i suoi capolavori d’arte. Scadranno con i consigli regionali o con i comuni che li hanno eletti; in caso di conclusione anticipata della legislatura regionale o della consiliatura comunale (magari per commissariamento, talora dovuto, non è infrequente in Italia, a scioglimento per infiltrazioni mafiose), cesseranno dall’incarico.

Dovranno cumulare le funzioni locali a quelle senatoriali. Non saranno pagati, ma avranno diritto ai rimborsi spese e, comunque, a fruire di tutti servizi e i privilegi dei senatori, oltre che delle costosissime strutture e dell’intero apparato di Palazzo Madama, che non viene certo soppresso. Sicché il risparmio di spesa, nei calcoli della Ragioneria dello Stato e dell’ex commissario alla spending review (non certo in quelli fantasiosamente contrabbandati dal Governo e dai suoi sponsores), sono tutt’altro che mirabolanti.

Ancorché non eletti dal corpo elettorale, questi “senatori a mezzo servizio” e gitanti romani avranno diritto all’immunità parlamentare ex art. 68 Cost.: il che, considerata la scarsa prova che hanno dato di sé in anni recenti i consiglieri regionali italiani e molti sindaci (i procedimenti penali sparsi per l’intera penisola ne hanno dato e ne danno chiara dimostrazione), non è certo una prospettiva rassicurante per i cittadini. Qualcuno poi vorrebbe applicare l’immunità anche retroattivamente e per fatti commessi nella veste di consiglieri o sindaci negli enti territoriali: sta già accadendo proprio in questo torno di tempo e la Giunta parlamentare delle autorizzazioni a proceder è impegnata in un caso del genere.

Tutto, però, è rinviato a una legge approvata da entrambe le Camere, che dovrà disciplinare quanto pertiene alla elezione/spedizione dei senatori nel modo suddetto, salvo una complicata disciplina transitoria in sede di prima applicazione (l’Italicum si applica soltanto alla Camera dei deputati, non al Senato, che non viene eletto dal popolo). Se passa la riforma, stante il controllo assicurato al Governo sull’unica Camera, questa potrà, di fatto, scegliere la legge che più converrà al Governo medesimo, come è avvenuto per questo disegno di legge costituzionale e per la collegata legge elettorale (l’Italicum), salvo modificarla in base a puri criterii di convenienza e di bottega, non certo nell’interesse generale del Paese e del popolo, cui appartiene la sovranità (art. 1, comma 2, Cost.). Il Governo ha già fatto capire di pensare a eventuali e non meglio chiarite modifiche dell’Italicum, per scongiurare il rischio di non vincere le elezioni dell’unica Camera: non si esimerà certo dal ritagliare a proprio uso e consumo la legge emananda sul nuovo Senato, per adattarla alle proprie necessità e ad usum delphini, come suol dirsi. Già così com’è i senatori gitanti appaiono servi devoti, proni al volere governativo.

I 5 senatori nominandi dal Presidente della Repubblica “per altissimi meriti” sono, se non altro, più stabili: durano in carica sette anni; non saranno più a vita, non potendo essere rinnovati nella carica.

Non si capisce come vadano conteggiati i Presidenti emeriti della Repubblica, che restano senatori di diritto e a vita, una volta cessati dalla carica: se cioè, come parrebbe, si aggiungano ai 95 + 5, così superando il numero complessivo di 100.

 

4.3  Diritti delle minoranze e statuto delle opposizioni: tutto rinviato al buon cuore della maggioranza

 

Anche in tal caso, il disegno di legge costituzionale rinvia ai regolamenti parlamentari la disciplina del diritto delle minoranze e lo statuto delle opposizioni. Sennonché i regolamenti parlamentari sono leggi ordinarie che, se passa la riforma, verranno approvate da ciascuna Camera, controllata dalla maggioranza che sostiene il Governo.

Si tratta, come ognun vede, di una norma in bianco, che rimette ogni decisione al “buon cuore” di chi governa.

 

4.4  Procedimento di formazione delle leggi: …con buona pace della declamata semplificazione…

 

Il testo dell’art. 70 Cost. attualmente in vigore è composto da nove parole: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.

Il nuovo art. 70 Cost., che viene proposto dai reggitori-dissennatori, è composto da circa 450 parole ed è pressoché incomprensibile anche per i tecnici, che sono incerti persino sul numero di procedimenti legislativi dettati dalla riforma.

Nel redigerlo è stata adottata la pessima tecnica del rinvio ad altre norme, che costringe chi legge, quand’anche esperto, alla composizione di un puzzle, scorrendo avanti e indietro le pagine del testo costituzionale.

Sostengono il Governo e i suoi sponsores che la riforma semplifica e accelera il procedimento di formazione delle leggi: in realtà lo complica e, comunque, la legislazione italiana non necessita affatto di essere accelerata; le leggi, come ognuno sa, sono fin troppe e sono scritte sempre peggio e senza alcuna ponderazione. Il bicameralismo paritario persegue lo scopo di frenare il “produttivismo” legiferante, imponendo un momento di riflessione e di “decantazione” dei testi, che peraltro, in Italia, vengono approvati con estrema, finanche eccessiva, rapidità.

Quel che si vuol fare, in realtà e come si coglie dalle nuove disposizioni costituzionali, è porre il Parlamento al servizio e alla mercé del Governo.

Proviamo a schematizzare il procedimento di formazione delle leggi disegnato dalla riforma, senza sperare, però, di riuscire a chiarirlo:

-       La funzione legislativa spetta a entrambe le Camere per:

o   leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali (non c’era bisogno di dirlo, posto che l’art. 138 Cost. sulla revisione costituzionale e sulle leggi costituzionali non è modificato);

o   leggi (ordinarie) di attuazione di disposizioni costituzionali concernenti:

§  tutela di minoranze linguistiche;

§  referendum e altre forme di consultazione popolare;

o   leggi attinenti a Comuni e Città Metropolitane;

o   la legge che stabilisce norme generali per la partecipazione e l’attuazione delle normative e delle politiche dell’Unione Europea;

o   leggi su ineleggibilità e incompatibilità dei senatori;

o   la legge per regolare le modalità di “elezione” (da parte non dei cittadini, ma dei consigli regionali) dei senatori tra i consiglieri regionali e i sindaci del territorio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

o   leggi di ratifica dei trattati relativi all’Unione Europea;

o   leggi su Roma Capitale;

o   leggi sul regionalismo differenziato (già introdotto nel 2001 ma, da allora, mai attuato);

o   la legge quadro sulla formazione e sull’attuazione delle norme dell’Unione Europea da parte delle Regioni e delle Province Autonome, con la disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

o   leggi sugli accordi delle Regioni con altri Stati o enti territoriali interni ad altri Stati;

o   leggi sul patrimonio, sui bilanci e sull’indebitamento degli enti locali (Comuni, Città Metropolitane e Regioni);

o   leggi sui poteri sostitutivi (“commissariali”) del Governo sugli organi degli enti regionali e locali inerti o finanziariamente dissestati;

o   la legge quadro sul sistema di elezione dei consigli e delle giunte regionali, nonché i relativi emolumenti, nei limiti degli importi attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

-       Le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati.

Tuttavia,

o   un terzo dei membri del Senato può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione, di esaminare il disegno di legge approvato dalla Camera (esame facoltativo, o a richiesta):

§  in tal caso, entro i successivi trenta giorni, il Senato può deliberare proposte di modifica, rimandando il disegno di legge alla Camera;

§  la Camera si pronuncia poi in via definitiva;

o   l’esame del Senato è obbligatorio per i disegni di legge intesi a esercitare, su proposta del Governo, la c.d. “clausola di supremazia” sulla legislazione riservata alle Regioni, invadendo l’ambito della potestà legislativa regionale per generiche e discrezionali (se non arbitrarie) finalità di tutela “dell’unità giuridica o economica della Repubblica” o “dell’interesse nazionale” (v. anche infra):

§  se il Senato propone delle modifiche, approvandole con la maggioranza assoluta dei componenti, la Camera può non conformarsi alle stesse solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti (maggioranza assoluta dei componenti garantita alla Camera, come si sa, dal premio di maggioranza previsto dall’Italicum);

o   l’esame del Senato è altresì obbligatorio per la legge di stabilità (ex legge finanziaria), di cui all’art. 81 Cost., potendo il Senato deliberare proposte entro quindici giorni dalla ricezione del relativo disegno di legge.

Come ben vedesi, lungi dal semplificare e snellire il procedimento di formazione delle leggi, il nuovo procedimento disegnato dai dissennatori della Costituzione contempla almeno tre passaggi, anche quando le leggi siano riservate all’approvazione definitiva della sola Camera dei deputati.

Inoltre, norme diverse dal nuovo art. 70 Cost. prevedono ulteriori forme di procedimento legislativo:

o   il Senato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può inviare alla Camera un proprio disegno di legge: in tal caso, la Camera procede all’esame e si pronuncia entro sei mesi (nuovo art. 71, comma 2, Cost.);

o   per le leggi elettorali, un quarto dei deputati o un terzo dei senatori può chiedere il controllo preventivo da parte della Corte costituzionale, che deve intervenire entro i successivi trenta giorni e che lascia in sospeso la promulgazione della legge sino al suo esito (nuovo art. 73, comma 2, Cost.);

o   le leggi dichiarate “urgenti” sono esaminate e approvate in base ai regolamenti parlamentari (nuovo art. 72, comma 3, Cost.);

o   per i disegni di legge che, con esclusione di alcune materie (quelle riservate all’approvazione delle due Camere, in materia elettorale, di ratifica dei trattati internazionali, di indulto e amnistia, di bilancio), il Governo indica discrezionalmente come “essenziali per l’attuazione del programma”, scatta una “corsia preferenziale”, contrassegnata da una ridda di termini acceleratorii che, per carità di patria, risparmiamo al paziente lettore, ma che producono il chiaro effetto di ridurre gli spazii per emendamenti e discussioni (nuovo art. 72, comma 7, Cost.);

o   le leggi di conversione dei decreti-legge, emessi dal Governo “in casi straordinari di necessità e d’urgenza”, da emanare entro 60 giorni (che salgono a 90, se il Presidente della Repubblica rinvia alle Camere la legge di conversione): anche qui è previsto un “balletto” tra Camera e Senato, con annessa ridda di termini, di cui facciamo grazia al sempre paziente lettore (v., si vis, il nuovo art. 77, comma 6, Cost.);

o   le leggi di iniziativa popolare, che seguiranno un procedimento speciale dettato dai regolamenti parlamentari (nuovo art. 71, comma 3, Cost.).

E per fortuna il disegno di legge costituzionale persegue la “semplificazione”… Il mitico labirinto costruito da Dedalo a Creta per il Minotauro era meno intricato… e qui non abbiamo neppure il filo di Arianna. Con in più l’aggravante di introdurre, attraverso il metodo di formazione delle leggi in base a un riparto di materie, la non infrequente possibilità di conflitti di competenza tra Camera e Senato, la cui soluzione la riforma affida ottativamente a un accordo tra i rispettivi presidenti: l’accordo probabilmente ci sarà (è facile prevedere che, nel nuovo assetto, entrambi i presidenti di Camera e Senato siano di stretta osservanza governativa…); ma se accordo non vi fosse, la Corte costituzionale sarebbe chiamata ogni volta a porvi rimedio e a risolvere il conflitto, dilatando i tempi di promulgazione delle leggi.

Oltre a ciò, molte norme dei disegni di legge intersecano varie materie: non essendo pensabile un frazionamento e una parcellizzazione dei disegni di legge per sottoporne solo alcune parti al Senato per la sua approvazione o per il suo esame, facoltativo od obbligatorio, i conflitti di competenza si accentueranno.

È questo il naturale effetto del metodo casistico seguito dai “dissennatori della Costituzione”, che ragionano per casi, anziché per strutture e archetipi, e scrivono disposizioni costituzionali a guisa di regolamenti o, ancor peggio, di circolari ministeriali: le norme scritte in stile casistico aprono sempre dubbi e voragini, perché fatalmente trascurano questo o quel caso che, invece, una formulazione nelle disposizioni secondo archetipi sistematici e strutturali riesce a scongiurare assai più e assai meglio, in ossequio a ormai dimenticata e accantonata ars legiferandi.

La realtà, sol che si voglia aprire appena appena mezz’occhio e sollevare la spenta palpebra anziché dare ascolto a slogan, menzogne e ricatti che il Minculpop, a reti e testate unificate, sparge e diffonde per terra, per mare e per etere, è la subordinazione del legislativo e, per questa via, della “sovranità” che pur “appartiene al popolo” (art. 1 Cost.), all’esecutivo, concentrando tutto nelle mani del Governo e, soprattutto, del Capo del Governo e del partito che esca vittorioso dalle elezioni della Camera dei deputati, grazie al premio di maggioranza e pur a fronte di non più del 20-25% dei voti validi raccolti al primo turno (che, tenendo conto dell’astensionismo crescente, specie al ballottaggio, corrisponde a percentuali quasi irrisorie del corpo elettorale).

Gli effetti, non è difficile scorgerlo, sono quelli di instaurazione di un regime diverso da quello attuale: di una democrazia illiberale, una pseudo-democrazia, una democratura, abbiamo già detto, i cui nefasti svolgimenti rischiamo di dover vivere e saggiare sulla nostra pelle, ove la riforma fosse approvata da un voto referendario, fortemente condizionato da pressioni e da elementi del tutto estranei e devianti rispetto a una competizione elettorale svolta entro corretti binari istituzionali: menzogne inaudite, slogan eufemistici, marketing commerciale, dazioni elettorali e clientelari, dossieraggi, occupazione di giornali, radio e TV; tutto secondo i peggiori repertori e i copioni della presa del potere.

Chi ha occhi per vedere e orecchie per ascoltare non dorma, non si astenga (non c’è quorum di validità in questo referendum) e vada a votare NO: è in gioco il futuro, nostro e dei nostri figli.

 

4.5  La nomina del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale e dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura attraverso “numerologie alchemiche”

 

Il costituzionalismo nasce per limitare ed equilibrare tra loro, mediante pesi e contrappesi (checks and balances), i poteri pubblici, attraverso forme di reciproco controllo e di bilanciamento. Lo abbiamo già detto e torniamo a ricordarlo.

Nella tripartizione classica dello Stato di diritto i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario non debbono avere il sopravvento l’uno sull’altro, ma svolgere ciascuno il proprio ruolo e le proprie funzioni, reciprocamente bilanciandosi. Al potere giudiziario va garantita autonomia e indipendenza da ogni altro potere, affinché ogni magistrato e ogni giudice possa essere immune da condizionamenti di qualsivoglia genere e, così, autenticamente terzo e imparziale (artt. 101, 104 e 111 Cost.).

Vi sono organi di garanzia fondamentali per la realizzazione dello Stato di diritto e per evitare che un potere sopravanzi l’altro. Nell’ordinamento italiano il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale e il Consiglio Superiore della Magistratura (presieduto dal Presidente della Repubblica) sono perni e garanti del sistema di bilanciamento tra poteri.

-       Il Presidente della Repubblica, nel testo attuale, è eletto dal Parlamento in seduta comune delle due Camere, cui si aggiungono i c.d. “grandi elettori”, cioè tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d’Aosta). L’elezione ha luogo a scrutinio segreto: nelle prime due votazioni occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea; dalla terza votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta, sempre dei componenti dell’assemblea.

Facendo due calcoli, per eleggere oggi il Presidente della Repubblica occorre una maggioranza all’incirca di 502 voti favorevoli (630 deputati + 315 senatori + 58 grandi elettori = 1.003 : 2), al netto dei senatori a vita.

Con la riforma, considerata la riduzione a 100 del numero dei senatori e l’eliminazione dei grandi elettori, il totale dei componenti dell’assemblea in seduta comune scende a 730 (sempre al netto degli ex Presidenti della Repubblica, di diritto senatori a vita). Dal quarto scrutinio l’elezione avviene con la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell’assemblea in seduta comune, cioè (se non ci inganniamo) 438 voti favorevoli, dovendosi peraltro considerare che il partito di Governo, grazie al premio di maggioranza dell’Italicum, dispone già di 340 deputati: un centinaio scarso tra deputati e “senatori a mezzo servizio” disposti a dar manforte al Governo si troveranno, è da credere, senza gravi difficoltà, posto che trasformismo e clientelismo sono malattie endemiche su italico suolo.

Sennonché, e qui sta il bello, dalla settima votazione non sarà neanche più necessario raggiungere i tre quinti dei componenti dell’assemblea comune, ma basteranno i tre quinti dei votanti, favorendo così diserzioni mirate delle aule parlamentari, alchimie e accordi da retrobottega per conseguire i numeri utili ad eleggere un Presidente benevolo e condiscendente verso il Governo, senza neppure il concorso delle opposizioni e con un numero di voti parlamentari ben sotto la soglia attuale di 502 voti, che evidentemente esige più largo consenso (v. il nuovo art. 83 Cost.).

Della serie sempre: “non disturbate il manovratore, che sta lavorando nel vostro esclusivo interesse”…

-       I giudici della Corte costituzionale sono 15.

Nel testo vigente 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune; 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica; 5 sono nominati dalle Magistrature superiori (3 dalla Corte di cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei conti).

La riforma prevede che i 5 membri di nomina parlamentare siano designati 3 dalla Camera e 2 dal Senato, senza più seduta comune.

Balza evidente che il “Senato regionale e locale”, questo simulacro di ramo parlamentare nominato dai consigli regionali anziché eletto dai cittadini, ha un peso incongruo rispetto alla natura dell’organo e dei “senatori gitanti romani”, che non rappresentano più la Nazione (solo i deputati la rappresentano: v. il nuovo art. 55, comma 3, Cost.); ed ha anche un peso, a ben guardare, sproporzionato, se si considera che il numero dei senatori “elettivi” (si fa sempre per dire) scende da 315 a 100.

Se si considera, poi, che il Presidente della Repubblica, non certo ostile al Governo essendo stato eletto con le maggioranze “numerologiche” dianzi esplicate, nomina altri 5 membri della Corte costituzionale, i due terzi di questa (10 su 15 giudici) saranno, direttamente o indirettamente, riconducibili alla maggioranza che sostiene il Governo.

Nulla, come ognuno intende, di più aberrante e pernicioso per l’equilibrio tra poteri che, ripeto, deve connotare ogni forma di Stato di diritto.

-       Il Consiglio Superiore della Magistratura (breviter CSM) è organo costituzionale che ha la funzione di garantire l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura da ogni altro potere.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri membri sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie (sono i membri togati) e per un terzo dal Parlamento in seduta comune (membri laici). Il CSM, una volta insediatosi, elegge un vicepresidente fra i membri laici. Il Presidente della Repubblica è, di diritto, presidente del CSM, ma usualmente non interviene ai lavori, se non in  casi strettamente istituzionali.

L’alterazione degli equilibri numerici tra Camera (rimasta a 630 deputati) e Senato (sceso da 315 senatori eletti a 100 senatori, di cui 95 gitanti e 5 onorari, oltre agli ex Presidenti della Repubblica) non resta senza conseguenze sull’elezione dei membri laici del CSM, da effettuare in seduta comune. Dal terzo scrutinio in poi basteranno i tre quinti dei presenti, favorendo le alchimie da retrobottega di cui s’è detto a proposito dell’elezione del Presidente della Repubblica, così da consentire al Governo, che già controlla 340 seggi alla Camera, la nomina dei membri laici del CSM anche in (quasi) perfetta solitudine e, certamente, senza dover ricercare il consenso delle opposizioni.

Insomma, anche tre organi fondamentali di garanzia come Presidente della Repubblica, giudici della Consulta e membri laici del CSM, possono piuttosto agevolmente essere posti sotto il controllo dell’esecutivo, sì da neutralizzare i bilanciamenti e i contropoteri indispensabili per la sopravvivenza dello Stato di diritto.

La reazione del capo del Governo e dei suoi fideles alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione (c.d. riforma Madìa) mostra quanto disprezzo e persino fastidio costoro abbiano delle istituzioni costituzionali di garanzia e fornisce dimostrazione tangibile e probatio probata dell’intento decostruttivo e distruttivo del sistema dello Stato di diritto perseguito da codesti “dissennatori della Costituzione”.

Impedire che ciò avvenga, votando NO al referendum, è la minima misura di autodifesa, di “protezione civile” e di salvezza che ci rimane.

 

4.6  Il rapporto Stato-Regioni ed enti locali: la riforma del Titolo V della Costituzione nel segno del centralismo e della supremazia arbitraria “a tutela dell’interesse nazionale”

 

Troppo lungo sarebbe soffermarsi sul ginepraio del Titolo V. Poche parole bastano a “miracol mostrare”.

Dell’inettitudine (dei contemporanei riformatori e) delle riforme di maggioranza, specialmente quando riguardino larghe parti della Costituzione, si trae plastica dimostrazione dall’esperienza di questi tre lustri di applicazione del Titolo V sul rapporto Stato-Regioni, come frettolosamente riscritto nel 2001, al termine della Legislatura e con voto di maggioranza.

La Corte costituzionale, in meno di quindici anni, è stata letteralmente invasa di ricorsi per conflitti di attribuzione sul rapporto tra Stato e Regioni. Dopo lungo e indefesso lavoro e affinamento ermeneutico, che ha inevitabilmente rallentato il resto della non lieve e non meno importante attività di ius dicere Constitutionis affidata alla Consulta, è stato rinvenuto un assetto soddisfacente, attraverso la formulazione di principii e linee guida in materia, che formano ormai un consolidato diritto vivente.

Con questa ulteriore riscrittura del Titolo V, che vien sottoposta a referendum e che – è bene chiarire –  non costituisce affatto la soluzione e il superamento dei problemi generati dalla riforma del 2001 (come si vorrebbe far intendere), ma renderà necessario, ove mai (inauspicabilmente) entrasse in vigore, un’ulteriore opera di ricostruzione e riassetto di risultati ermeneutici faticosamente conseguiti negli anni passati dalla Corte costituzionale:

o   si aumentano le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato;

o   si elimina la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, per cui lo Stato predispone leggi quadro e le Regioni emanano leggi di dettaglio;

o   si riducono le competenze riservate a potestà legislativa regionale (tuttavia, basta leggere l’intero e non breve nuovo testo dell’art. 117 Cost., specialmente nei commi 3 e 4, per accorgersi di come vi siano sovrapposizioni di materie, che genereranno nuovo contenzioso e nuovi conflitti dinanzi alla Corte costituzionale);

o   si introduce la “clausola di supremazia”, che consente al Governo di invadere la competenza regionale, chiedendo alle Camere di approvare leggi nelle materie affidate alla potestà legislativa delle Regioni, “quando lo richieda la tutela dell’unità economica o giuridica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”; formula questa che, per vaghezza e genericità evidenti, lascia al Governo un potere discrezionale assoluto, praticamente l’arbitrio di intervenire a suo piacimento su materie attribuite alle Regioni (ad es., territorio, infrastrutture, ambiente, sanità: v., appunto, il nuovo art. 117, commi 3 e 4, Cost.).

Quanto all’eliminazione dal dettato costituzionale delle Province, queste sono già state sostituite da “enti di area vasta” (enti sovracomunali e Città Metropolitane) di carattere amministrativo, mediante l. 56/2014. Le Province, o come altro diavolo vengano chiamate[3], restano, tuttavia, in vita, almeno finché l’imponente legislazione e la demanialità provinciale di molti beni pubblici continueranno a prevederle.

Non sfugge come il disegno complessivo sia quello di accentrare a Roma e sul Governo ogni potere, con buona pace di ogni autonomia territoriale.

Il Titolo V introdotto nel 2001 era senz’altro mal fatto, proprio perché frettolosamente scritto e approvato. Anziché ripensare e ridisegnare funditus e pazientemente il decentramento amministrativo e il rapporto di sussidiarietà tra Stato e Regioni (le attività amministrative vengono svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini e possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente) nel segno di un’effettiva e responsabile autonomia finanziaria, la spiccia sbrigatività di questi reggitori-dissennatori ha pensato bene di avocare al centro ogni potere a loro discrezione ed arbitrio (ché tale è la vaga “clausola di supremazia”).

Il Leviathan non tollera disturbi: quel che decide e proferisce è verbo, che va immantinente e ossequiosamente attuato, senza dilazioni né mediazioni, che sarebbero un’inutile perdita di tempo. Come facevano i sovrani assoluti (l’État c’est moi!) ed altri epigoni sul loro modello, che largivano dall’alto le loro leggi e pretendevano che fossero fedelmente applicate ai sudditi da funzionari e da giudici, mere bouches de la loi.

Le Delikatessen ammannite da codesti reggitori-dissennatori nel passato triennio sono sotto gli occhi di tutti e non necessitano, crediamo, di essere evidenziate, ricordate né ulteriormente commentate.

 

4.7  Gli strumenti di democrazia diretta: referendum propositivi e d’indirizzo e proposte di legge di iniziativa popolare (ad kalendas graecas?)

 

Fingendo di voler favorire la partecipazione del popolo all’attività politica e legislativa, mentre con l’altra mano, come si è visto, si cancella nei fatti la sovranità che, ex art. 1, comma 2, Cost., “appartiene al popolo”, con espediente di puro maquillage o, se si preferisce, di camouflage, il nuovo testo dell’art. 71 Cost. introduce i referendum propositivi e di indirizzo, in aggiunta al referendum abrogativo di cui all’art. 75 Cost. che già abbiamo sperimentato più volte (e che sempre minore successo riscontra presso il corpo elettorale, disarmato dal pressoché costante tradimento dei referendum abrogativi e dai ripetuti inviti a recarsi al mare o in vacanza, quando vengano indetti).

I nuovi strumenti, però, dovranno essere disciplinati da successiva legge costituzionale, approvata dalle due Camere, composte nel modo che abbiamo detto.

Chi vivrà vedrà, insomma …e si sottometterà ai Diktaten della maggioranza...

Per le proposte di legge d’iniziativa popolare il numero delle firme viene triplicato, passando da 50.000 (nel testo attuale dell’art. 71 Cost.) a 150.000 e rinviando, anche qui, ai regolamenti parlamentari per garantire “tempi, forme e limiti” per la discussione e la deliberazione delle proposte.

Dei vecchi e ormai spuntati referendum abrogativi diremo che solo in apparenza è stato agevolato il raggiungimento del quorum di validità, rapportandolo non alla maggioranza degli aventi diritto al voto, bensì alla maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei deputati: questo diverso quorum vale, però, soltanto se la proposta di referendum abrogativo è avanzata da (udite udite) ottocentomila elettori (nuovo art. 75 Cost.).

 

4.8  L’abrogazione del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro): c’era bisogno di modificare 47 articoli della Costituzione per abrogarne uno?

 

L’unica cosa su cui tutti siamo d’accordo.

Bastava però approvare un disegno di legge costituzionale del seguente tenore: “L’art. 99 Cost. è abrogato”.

Sono sicuro che la proposta avrebbe conseguito, non dico i due terzi dei componenti delle due Camere prescritti dall’art. 138 Cost., ma la pressoché totale unanimità.

In ogni caso, non ci sarebbe stato neppure bisogno del referendum.

Peraltro, il CNEL è già, nei fatti, svuotato di funzioni. Il relativo personale passerà sotto altra amministrazione pubblica e, dunque, continuerà a gravare sul bilancio dello Stato (ci mancherebbe).

 

5.     L’Italicum ovvero la legge elettorale modello, che l’Europa intera ci invidia e vorrà copiare da noi e che, con vero spirito democratico e sprezzo del ridicolo, verrà (forse) modificata per non far vincere l’opposizione

 

Dell’Italicum (l. 52/2015, entrata in vigore il 1° luglio 2016, come se la riforma costituzionale fosse già vigente) abbiamo già detto qua e là e non vogliamo tediare ulteriormente il lettore, abusando della sua pazienza.

Proviamo solo a ricordare schematicamente alcune cose al riguardo:

-       La precedente legge elettorale, il Porcellum (l. 270/2005), è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con sentenza n. 1/2014, per violazione dei principii costituzionali di eguaglianza del voto “in uscita” (cioè nella distribuzione dei seggi parlamentari alle liste concorrenti) perché, attraverso il premio di maggioranza e le liste bloccate, non rappresentava adeguatamente la «volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare», consentendo «una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare» ed essendo tale «da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto»;

-       il Parlamento, eletto nel 2013 con la suddetta legge elettorale caduta per illegittimità, pur potendo restare in carica per essersi le elezioni ormai svolte, certamente era, come è privo, della necessaria legittimazione politico-istituzionale a operare modifiche costituzionali: come avviene per gli organi in regime di prorogatio, si provvede alle urgenze, si fa l’ordinaria amministrazione, si approva una nuova legge elettorale rispettosa dei principii sanciti dalla Consulta e si torna, subito dopo, alle urne; non ci si dedica a opere di manutenzione e di ristrutturazione (recte, distruzione) straordinaria, riscrivendo la II Parte della Costituzione;

-       la legge elettorale della Camera, pur non essendo costituzionalizzata nel metodo, è materia costituzionalmente sensibile ed è affare del Parlamento, non del Governo;

abbiamo già detto che la posticcia maggioranza di Governo:

o   ha violato il procedimento legislativo ordinario (v. il vigente art. 72 Cost.), passando direttamente alla discussione in aula, senza lasciare spazio alla discussione in commissione;

o   ha utilizzato l’escamotage del c.d. super-canguro (o “emendamento premissivo”, dal contenuto dichiarativo e non prescrittivo: una finta norma, insomma) per tagliare anche in aula ogni discussione sugli emendamenti (quelli provocatorii e canzonatorii presentati dal senatore Calderoli in numero esorbitante erano già stati dichiarati irricevibili dal Presidente del Senato);

o   in seconda lettura alla Camera ha sostituito in commissione dieci deputati dissenzienti;

o   sempre in seconda lettura alla Camera il Governo ha posto la questione di fiducia per evitare il voto a scrutinio segreto: storicamente questo intervento “a gamba tesa” del Governo sulla legge elettorale, che è (ripeto) materia del Parlamento, si era avuto soltanto due volte: per la legge Acerbo del 1923 e per la legge-truffa del 1953;

o   la legge elettorale Italicum riguarda soltanto la Camera dei deputati: è stata scritta, insomma, “a braccetto” con la riforma costituzionale, che modifica il Senato facendone un organo composto da senatori eletti non dal popolo, ma dai consigli regionali e dalle Province autonome (senatori a mezzo servizio e gitanti a Palazzo Madama, come veduto);

o   la lista che vince il primo turno, ottenendo almeno il 40% dei voti validamente espressi (sarà un caso, ma la soglia corrisponde a quella ottenuta dal PD di Renzi alle lezioni europee del 2014, peraltro disertate da moltissimi), conquista 340 seggi su 630, acquisendo il 54% della Camera dei deputati, unica depositaria della fiducia verso il Governo;

o   se nessuna lista raggiunge il 40% al primo turno, le prime due liste passano al secondo turno di ballottaggio: consegue il premio di maggioranza dei 340 seggi chi ottiene il 50% + 1 dei voti validamente espressi nel ballottaggio (in cui, usualmente, le percentuali di astensionismo, ormai assai elevate già al primo turno, crescono viepiù);

o   è prevista una soglia di sbarramento del 3%, ma non c’è una soglia minima per accedere al ballottaggio;

o   ogni Regione costituisce una circoscrizione elettorale, cui sono attribuiti seggi in proporzione agli abitanti, distribuendoli in 100 collegi plurinominali, ciascuno dei quali elegge da 3 a 9 deputati;

o   il primo seggio conquistato viene assegnato al “capolista bloccato”, cioè nominato al partito, che può candidarsi contemporaneamente in dieci seggi diversi: se viene eletto in più collegi (la norma sulle candidature plurime è pensata per i partiti piccoli), dovrà optare per uno di essi, lasciando il posto al primo dei non eletti della sua lista negli altri collegi ai quali rinuncia;

o   solo in caso di conquista di più seggi in un collegio, si passa al conteggio delle preferenze (gli elettori possono esprimere due preferenze, sempre però con parità di genere): tuttavia e a ben guardare, solo nei collegi più grandi uno o, al massimo, due partiti eleggeranno più di un deputato; quasi ovunque risulteranno eletti pressoché esclusivamente i “capilista bloccati” o coloro ai quali essi abbiano benevolmente ceduto il posto, avendo conseguito il seggio in un altro collegio nel quale si erano “ubiquamente” candidati;

o    tutto ciò appare in contrasto con il principio costituzionale di riconoscibilità dei candidati che verranno eletti da parte dell’elettore (lo sottolinea sempre la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, che ebbe a dichiarare illegittimo il Porcellum), non essendo prevedibile, in forza del gioco delle opzioni dei capilista e delle candidature plurime, se il candidato che l’elettore ha votato sarà o meno quello poi effettivamente eletto nel collegio;

o   in sintesi, è agevole rilevare che il combinato disposto di “capilista bloccati” e candidature in plurimi collegi farà sì che il 60-70% dei deputati risulti non già eletto dagli elettori, ma nominato dai partiti e dal loro segretario attraverso la collocazione e la distribuzione nei collegi “a capo” della lista;

o   ed infatti, della legittimità costituzionale dell’Italicum, appena entrato in vigore e prima ancora che venga applicato, dubitano già numerosi Tribunali italiani, che hanno rimesso alla Corte costituzionale vari incidenti di costituzionalità, sollevando ragioni in gran parte analoghe a quelle che condussero nel 2014 a dichiarare illegittimo il Porcellum: la Consulta giustamente, non volendo entrare nell’arroventato clima di propaganda referendaria, ha differito ogni decisione a data successiva alla consultazione del 4 dicembre.

Con il mantra della “governabilità” (che, storicamente, ogni tiranno propala al popolo per ottenerne lo stabile consenso) si fa uso di puri artifici, che potranno anche annullare e ridurre al silenzio le voci dissenzienti, ma non quelle fratture sociali che ogni sistema costituzionale ed elettorale dovrebbe cercare, il più possibile e nel miglior modo, di ricomporre ad unità, nel segno dell’eguaglianza non solo formale, ma soprattutto sostanziale (art. 3 Cost.).

 

6.     Conclusione breve (corsi e ricorsi?)

 

La prova inconfutabile del surrettizio tentativo di trasformare la nostra democrazia costituzionale in un “premierato assoluto” e in una democratura si legge “confessoriamente” proprio nel testo della legge elettorale n. 52/2015, c.d. Italicum.

Ai sensi dell’art. 2, comma 8, l. cit.[4], “i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica”.

Sbagliato.

I partiti o i gruppi politici, anche nella riforma dei dissennatori, si candidano a rappresentare gli elettori in Parlamento.

Il “capo della forza politica” candidata a “governare” si propone con nome e cognome come capo del Governo.

Sbagliato.

Il Governo, anche nella riforma dei dissennatori, deve avere la fiducia del Parlamento, sia pure espresso in una sola Camera.

Ci fu un capo di forza politica che, divenuto presidente del Consiglio, si faceva chiamare “Capo del Governo”: rimase in carica dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943, per 20 anni, 8 mesi e 25 giorni.

Il suo nome ora, sarà la stanchezza, non mi sovviene…

 

 

[1]Chiunque abbia un potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti. Perché non si possa abusare del potere occorre che il potere arresti il potere” (Montesquieu, L’esprit des lois).

[2]La forza legale non proteggeva in alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private. Le leggi anzi diluviavano; i delitti erano enumerati, e particolareggiati, con minuta prolissità; le pene, pazzamente esorbitanti e, se non basta, aumentabili, quasi per ogni caso, ad arbitrio del legislatore stesso e di cento esecutori; le procedure studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che potesse essergli d’impedimento a proferire una condanna...Con tutto ciò, anzi in gran parte a cagion di ciò, quelle gride, ripubblicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l’impotenza de’ loro autori; o, se producevan qualche effetto immediato, era principalmente d’aggiunger molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano da’ perturbatori, e d’accrescer le violenze e l’astuzia di questi. L’impunità era organizzata, e aveva radici che le gride non toccavano, o non potevano smuovere…” (Manzoni, I promessi sposi, cap. I).

[3] È epoca la nostra di ambigui e opachi eufemismi e di post-verità comunicativa (anche quello della c.d. post-truth è un surrogato eufemistico che tiene luogo del termine menzogna o mendacio sistematici): il precariato diventa “lavoro a tutele crescenti”; la scuola è “buona”; la giustizia privata si chiama “degiurisdizionalizzazione”; la giustizia sommaria è “durata ragionevole del processo”.

[4] Che ha sostituito l’art. 14 bis d.P.R. 361/1957, T.U. per l’elezione della Camera dei deputati.

Inserito il:28/11/2016 10:15:34
Ultimo aggiornamento:04/12/2016 17:58:47
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